La normativa in materia di daspo ed il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali

AutoreJean Paul de Jorio
Pagine25-30
667
dott
Rivista penale 7-8/2018
DOTTRINA
LA NORMATIVA IN MATERIA
DI DASPO ED IL DIFFICILE
BILANCIAMENTO CON I DIRITTI
FONDAMENTALI
di Jean Paul de Jorio
SOMMARIO
1. Introduzione – DASPO, tra sanzione e prevenzione. 2. Rico-
gnizione della giurisprudenza amministrativa e penale in ma-
teria di DASPO. 3. Prof‌ili e problematiche alla luce della giu-
risprudenza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
1. Introduzione – DASPO, tra sanzione e prevenzione
Il Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DA-
SPO), rientra nel più vasto genus delle misure di preven-
zione (1).
È noto che tale istituto fu originariamente introdotto
sul f‌inire degli anni ‘80 per far fronte al dilagante fenome-
no della violenza negli stadi, vedendo negli anni successivi
numerosi interventi integrativi da parte del legislatore (2).
La ratio legis sottesa alla normativa di cui alla L. 13
dicembre 1989, n. 401, e nello specif‌ico gli artt. 6 e ss.,
è quella di tutelare la correttezza delle manifestazioni
sportive, ma sopratutto di contrastare la violenza sportiva
(anche in senso lato).
Disciplina quella in parola che tuttavia va ad incidere
in maniera più che signif‌icativa su libertà fondamentali,
ed è possibile prospettare non solo una violazione di in-
tangibili principi costituzionali, ma pure di quelli analo-
gamente tutelati dalla Convenzione europea dei Diritti
dell’uomo da parte della legislazione soprarichiamata.
Il nostro ordinamento prevede diverse tipologie di DA-
SPO tra cui possono annoverarsi quelle di competenza
questorile, rispettivamente disciplinate dall’art. 6, comma
1 e comma 2 della L. 13 dicembre 1989, n. 401.
Mentre la prima fattispecie può qualif‌icarsi come “sem-
plice” (3), la seconda è accompagnata dalla prescrizione
della comparizione personale in un uff‌icio o comando di
polizia “nel corso della giornata in cui si svolgono le mani-
festazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1”.
I divieti di accesso appena delineati non possono avere
una durata inferiore ad un anno e non superiore ai cinque
anni, mentre per i recidivi il nuovo divieto varia da un mi-
nimo di cinque anni ad un massimo di otto, come recita il
successivo comma 5.
Il legislatore ha anche previsto al comma 7 dell’art. 6,
un divieto di accesso di competenza dell’autorità giudizia-
ria che potrà essere comminato ai tifosi violenti unitamen-
te alla sentenza di condanna per reati commessi in occa-
sione di “manifestazioni sportive o durante i trasferimenti
da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni”.
Da quanto sopra evidenziato discende anche un diver-
so regime di impugnativa dei provvedimenti suddetti, che
si riparte tra Giudice Amministrativo e Giudice Penale.
Il procedimento che conduce all’irrogazione del divieto
di accesso da parte del Questore, e dunque anche il suc-
cessivo provvedimento è di natura squisitamente ammini-
strativa limitandosi ad inf‌luire sulla libertà di circolazione
(aspetto su cui si tornerà nelle pagine che seguono).
Il DASPO accompagnato dall’accessorio obbligo della
comparizione personale presso gli uff‌ici di polizia (seppur
di competenza dell’autorità amministrativa) – incidendo in-
vece sulla libertà personale del soggetto a cui viene inf‌litto il
divieto medesimo – necessita della convalida giurisdiziona-
le, ordinanza quest’ultima che è ricorribile per Cassazione
(come recita l’art. 6, comma 4 della Legge n. 401 del 1989).
La giurisprudenza ha in proposito chiarito come “Esu-
la dalla giurisdizione del giudice amministrativo, la con-
troversia instaurata avverso la prescrizione di comparire
personalmente in un uff‌icio o comando di polizia durante
l’orario di svolgimento delle competizioni sportive, data
dal questore alle persone nei confronti delle quali è stato
disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le
competizioni agonistiche, ai sensi dell’art. 6 comma 2, l. 13
dicembre 1989 n. 401, poiché tale prescrizione è soggetta
a convalida da parte del giudice delle indagini preliminari,
a richiesta del p.m. e contro la conseguente ordinanza è
proponibile ricorso in Cassazione” (4), specif‌icando che
“Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive, ancorché spesso adotta-
to unitamente e magari in un unico contesto con quello
che impone al destinatario del provvedimento stesso di
comparire in determinati giorni e orari presso l’uff‌icio di
polizia indicato, è da esso nettamente distinto, in quanto
incide sulla sola libertà di circolazione, la quale può esse-
re limitata dalla pubblica amministrazione per motivi di
sicurezza ed è da solo idoneo a realizzare i suoi f‌ini senza
essere, come l’altro, che incide invece sulla libertà perso-
nale, soggetto a convalida dell’autorità giudiziaria: onde la
sua impugnazione – in quanto atto amministrativo autori-
tativo, con f‌inalità cautelari – è soggetta alla giurisdizione
di legittimità del giudice amministrativo” (5) (6).
2. Ricognizione della giurisprudenza amministrativa e
penale in materia di DASPO
Possono tuttavia nutrirsi delle perplessità in merito alla
compatibilità della normativa de qua – soprattutto come in-
terpretata dalla P.A., e nella lettura spesso estensiva forni-
tane dal Giudice Amministrativo (che sicuramente non può
dirsi costituzionalmente orientata) – con i diritti garantiti
sia dalla nostra Legge fondamentale, che dalla Convenzione
EDU per le connotazioni chiaramente aff‌littive del DASPO.
La misura in parola può essere infatti disposta anche
nell’ipotesi non vi sia una concreta lesione del bene giuridico
tutelato dal DASPO, cioè l’ordine pubblico, ma anche laddove
si possa conf‌igurare alla luce di un giudizio meramente pro-
babilistico da parte dell’Amministrazione, di mero pericolo.

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