DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 28 - Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Coming into Force18 Aprile 2013
Published date03 Aprile 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/04/03/13G00067/ORIGINAL
Enactment Date05 Marzo 2013
Official Gazette PublicationGU n.78 del 03-04-2013
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'

  1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

    1. con riguardo agli istituti di cassa integrazione guadagni avendo a riferimento le unita' produttive ubicate nel territorio provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria riguardante contemporaneamente piu' unita' produttive della medesima impresa ubicate anche al di fuori del territorio provinciale, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero;

    2. con riguardo agli istituti di disoccupazione e di mobilita' avendo a riferimento i beneficiari delle prestazioni che risiedono nel territorio provinciale.

  2. La delega di cui al comma 1 comprende tutte le prestazioni previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei diversi settori merceologici, agli istituti della cassa integrazione, della disoccupazione e della mobilita' e agli istituti previsti in loro sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese le forme di sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima legge.

Art 2.

Disposizioni in tema di potesta' legislativa delle...

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