?Nobiltà di toga' tra cina e regno di napoli nel ?600: due classi dirigenti a confronto

AutoreJean Paul de Jorio
Pagine118-121
726
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7-8/2016 Rivista penale
VARIE
‘NOBILTÀ DI TOGA’ TRA CINA
E REGNO DI NAPOLI NEL ‘600:
DUE CLASSI DIRIGENTI
A CONFRONTO
di Jean Paul de Jorio
Da un attento studio della storia imperiale, non può
convenirsi con chi afferma che la Cina vanterebbe una
lunga tradizione senza giuristi e senza leggi, anzi un’aper-
ta ostilità al diritto (1). È vero l’opposto. Sia suff‌iciente
evidenziare che le principali scuole giusf‌ilosof‌iche cinesi
non relegavano il diritto ad una posizione marginale, giac-
ché Confucio ed i suoi discepoli anzi, ne riconoscevano
l’importanza per garantire l’ordine e la pace sociale. Ancor
di più i ‘legisti’, che ritenevano che “il retto governo è il
governo delle leggi”, e perciò il diritto costituiva “mezzo di
governo necessario” (2).
La “lunga assenza del diritto” (3) è invece da circo-
scrivere ad un’epoca ben determinata del XX secolo, ove
determinate temperie politiche hanno portato ad una
momentanea e diversa ‘considerazione’ del diritto e dei
giuristi (4).
Una breve analisi della storia del ‘celeste impero’ della
prima metà del XVII secolo ci consente di trarre utili ele-
menti per poter invece sostenere che la Cina è stata per
millenni un’articolata civiltà giuridica, nella quale l’élite
di governo era composta proprio dai giuristi.
Tratti questi, sorprendentemente condivisi con l’An-
cien Régime, ed in particolar modo con il Regno di Napoli,
ove i ‘togati’, a partire dall’avvento della monarchia ara-
gonese-castigliana nei primi anni del ‘500, assumono per
conto degli spagnoli, la gestione della ‘cosa pubblica’ (5).
Il diritto rivestiva nel Viceregno spagnolo, così come
nella Cina dei Ming, una funzione quasi sacrale. Allo stes-
so modo, i funzionari, civili e militari, erano scelti tra i
giuristi.
Roland Mousnier def‌inisce l’Impero cinese tra ‘500 e
‘600, come una “società basata sul talento” (6), non dissi-
mile dunque da quella napoletana dello stesso periodo (7).
In proposito si ricorda quanto narrato da Francesco
d’Andrea (giurista e politico napoletano del ‘600) nei suoi
“I ricordi di un avvocato”, sul fatto che la società napoleta-
na più di ogni altra in Europa, fosse aperta agli uomini di
cultura e di talento, soprattutto per il tramite dell’eserci-
zio della professione forense. Così egli infatti si esprimeva
“ardisco dire che non vi sia città nel mondo dove sia più
premiato il valore, e dove l’uomo senza avere altra qualità
che il proprio merito possa ascendere a carichi grandi e
ricchezze immense … Tale è la strada dell’avvocazione a
Napoli” (8).
Parallelamente vediamo come si accedeva nella Cina
imperiale alle cariche pubbliche. Il sistema di recluta-
mento si basava sui concorsi, aperti a tutti, che avevano
luogo ogni 3 anni (9).
Pilastri della formazione della burocrazia imperiale
erano la f‌ilosof‌ia, la storia ed il diritto. Le selezioni era-
no molte rigide ed in media superava gli esami poco più
dell’1% dei candidati.
Le prove erano così articolate: tre concorsi sostenuti
innanzi ai magistrati locali, dapprima a livello di cantone,
ed i successivi due a livello di prefettura.
Il superamento di quest’ultima prova, che si teneva
davanti al Direttore degli studi della provincia, conferiva
il titolo di Sheng Yuan o “studente di governo”, e rappre-
sentava l’abilitazione a ricoprire cariche pubbliche.
Il passo successivo per uno Sheng Yuan, era quello di
diventare un Gong Sheng, cioè uno “studente imperiale”,
che consentiva il sicuro conferimento di un incarico ma-
gistratuale.
L’élite tra i ‘dottori’ cinesi era invece rappresentata da
coloro che venivano ascritti all’Accademia Hanlin, che co-
stituiva il bacino da cui attingevano gli imperatori per le
nomine apicali di governo (10).
Del tutto similare il percorso per i ‘letrados’ napoletani,
giacché la laurea conferiva la nobiltà, concessa per meriti.
Ciò che accomunava la classe dirigente ‘togata’ dei due
Paesi era il privilegio della giurisdizione, l’esercizio del
potere sovrano a cui erano connessi la dignità e lo status
giuridico nobiliare, una nobiltà politica, conferita dal mo-
narca o dall’imperatore col dottorato (11).
Il cursus honorum per gli avvocati napoletani non era
dissimile da quello dei mandarini-magistrati cinesi, e ri-
chiedeva anni di studi e costanti sacrif‌ici.
Solo dopo lo svolgimento per almeno 10 anni della pro-
fessione forense, si poteva infatti presentare un ‘ricorso’
(in realtà un’istanza) al Consiglio Collaterale (12) (13),
nel quale l’esaminando illustrava, oltre al proprio curricu-
lum, le motivazioni che lo spingevano a chiedere di essere
designato ad occupare incarichi pubblici.
Dopo un’attenta analisi dei singoli candidati, giacché
rappresentando il re nelle province dovevano possedere
“onestà, abilità, fama e costume” tali da garantire la cre-
dibilità della giustizia amministrata proprio nel nome del
monarca, iniziava la loro esistenza di ‘funzionari itineranti’.
Nell’Ancien Régime, il servizio del re era la massima
aspirazione di qualsiasi uomo di cultura, tant’è che emi-
nentissimi avvocati napoletani rinunciarono ai lauti gua-
dagni del foro, pur di prestare (uno scomodo) servizio
all’interno dell’Amministrazione (14).
La nomina a governatore o giudice regio (15), com-
portava continui e non certo confortevoli spostamenti, in
quanto gli incarichi erano tutti a tempo determinato. Il
mandato durava normalmente un solo anno, e prima di
poter assumere un qualsivoglia nuovo uff‌icio, i magistrati
regi venivano sottoposti al c.d. sindacato.

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