Il nesso di casualita; e la sua interruzione nei reati in MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI

AutoreClaudia Macaluso
Pagine105-109

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Affinché un fatto criminoso possa essere ascritto ad un soggetto è necessario che tra la condotta dell'agente (cioè il comportamento umano che costituisce reato) - sia essa positiva (azione) o negativa (omissione) - e l'evento, ovvero il risultato prodotto dall'azione o dall'omissione, sussista un rapporto di causalità (altrimenti definito eziologico).

La necessità di tale collegamento è prevista dallo stesso codice penale, all'articolo 40: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Anche la Carta costituzionale, all'articolo 27, primo comma1, ribadisce e rafforza il medesimo principio, negando la responsabilità per fatto altrui e legittimando solo quella per fatto proprio colpevole, «che postula in primo luogo il nesso di causalità tra la condotta e l'evento»2 Sotto il profilo più strettamente eti- mologico, peraltro, l'inevitabilità di tale elemento viene anche spesso configurata nelle singole norme incriminatrici, in cui vengono usati i termini «cagionare», «determinare», «rimuovere», «danneggiare».

Il dover procedere all'accertamento del nesso di causalità rappresenta, quindi, una garanzia del principio di colpevolezza, inteso come divieto di responsabilità per fatto altrui, in quanto è statuito che il soggetto possa rispondere solo di eventi che siano conseguenza della sua condotta.

Diverse, nel corso degli anni, sono state le teorie giuridiche avanzate dalla dottrina a proposito del rapporto di causalità, tutte strettamente connesse ad impostazioni filosofiche: quella «condizionalistica»3, anche della «causalità adeguata»4 ed una terza, meno risalente, correlata alla «causalità umana»5. Ad esse si è andata ad aggiungere, da ultimo, una dottrina che, partendo dall'analisi delle critiche riportate ai citati filoni di studio e dalla rilevazione della loro insufficienza, anche nello sforzo di apportare gli opportuni correttivi e contemperamenti ad essi, introduce la cosiddetta «causalità scientifica», secondo la quale «l'azione (o l'omissione) è causa dell'evento quando questo ne è conseguenza secondo i dettami della scienza umana»6. Ciò vuol dire che, nella generalità dei casi, al verificarsi di una condotta del tipo di quella che si è verificata, in base ad una successione regolare di eventi conforme alla legge, si producono eventi del tipo di quello che si è verificato; la connessione tra evento e condotta andrà allora accertata dal giudice sulla base di un procedimento logico, svolto alla luce di leggi scientifiche (che offrono un'ipotesi giustificativa generale desunta da un nesso di consequenzialità inequivocabile ed immutabile) e sottratto al giudizio valutativo dell'interprete.

A tale concezione si è andata via via conformando la prevalente giurisprudenza, ritenendo necessario che, per stabilire la causa di un accadimento, occorra applicare il criterio probabilistico, fondato «sull'accertamento dell'esistenza di un rilevante grado di possibilità circa la consequenzialità tra condotta ed evento»7. Le leggi scientifiche di copertura cui fare ricorso dovranno, poi, essere non solo le leggi universali (che permettono di affermare che il verificarsi di un evento è inevitabilmente accompagnato dalla realizzazione di un altro evento), ma anche le leggi statistiche (che considerano l'alto grado di probabilità che fa conseguire al verificarsi di un evento la manifestazione di un altro).

L'adesione esplicita da parte dei giudici a tale tesi in ambito prevenzionistico ci proviene da diverse pronunce sia della magistratura di merito8 che della stessa Corte di cassazione: «In tema di rapporto di causalità, causa è la condizione contingentemente necessaria per la produzione dell'evento. Evento, invero, che può essere astrattamente causato da tutta una serie di antecedenti, ma che - in concreto, contingentemente appunto - è l'effetto di un determinato o di più determinate cause per venire a capo delle quali il giudice deve avvalersi del metodo scientifico della sussunzione del caso sotto le c.d. leggi di copertura, che sono leggi scientifiche o statistiche. Si tratta dei principi della causalità scientifica, secondo la quale il grado di successione causa-effetto, antecedente-conseguente, condotta-evento non è la certezza e neppure la possibilità, ma la probabilità o meglio, un alto grado di probabilità che senza il comportamento dell'agente l'evento non si sarebbe verificato»9. Tra le prime pronunce in tale senso ricordiamo quella secondo cui «nel modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere Page 106 configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica - la cosiddetta legge generale di copertura - portano ad eventi di tipo di quello verificatosi in concreto. Sono leggi generali di copertura sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in una certa percentuale di casi, sicché il giudice che si avvalga del modello della sussunzione sotto leggi statistiche dirà che è «probabile» - e deve trattarsi di probabilità di alto grado - che la condotta dell'agente costituisca, celeris paribus, una condizione necessaria dell'evento»10. Ancora più di recente è stato affermato che «la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le leges artis»11. Ultimamente è stato configurato un ulteriore passo in avanti nella ricostruzione del nesso eziologico, particolarmente utile in quelle situazioni con aspetti di novità o addirittura di unicità o che, per la inesistente frequenza di eventi ricollegabili alle cause ipotizzate, si sottraggono alla formazione di leggi scientifiche di spiegazione. In tale caso si renderà necessario il richiamo alle generalizzate regole di esperienza, che possono consentire di accertare il ripetuto elemento costitutivo della fattispecie dalla esperienza, tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune. In caso di assenza di leggi di copertura il giudice potrà, infatti, riferirsi alle massime di esperienza o alle generalizzazioni del senso comune, purché anche le massime o il senso comune abbiano un solido fondamento scientifico che confermi la valutazione che ricollega la condotta all'evento ed, ovviamente, preesistano all'accadimento da giudicare.

In virtù di tale impostazione il giudice viene ora spinto a fare ricorso, «in esito al giudizio controfattuale compiuto in base alle leggi scientifiche di copertura, ad una valutazione di tipo...

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