Naufragio di natante e relative problematiche giuridiche

AutoreTania Ceccarini
Pagine583-585

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  1. - La prima questione risolta dalla sentenza in rassegna attiene alla Giurisdizione del Giudice italiano.

    In particolare, la vicenda riguarda l'affondamento in acque internazionali della motonave «Rigel» di proprietà della May Fair Shipping company limited di Malta ad opera di cittadini italiani e stranieri. Il tribunale ha ritenuto, sulla scorta della prospettiva accusatoria, che poiché i principaliPage 584 ispiratori del fatto avevano operato in Italia e l'affondamento sarebbe stato preparato nel corso di riunioni tenutesi per la definizione e la realizzazione del fatto delittuoso in più occasioni in Italia, che esistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 comma II c.p. il quale prevede che: «Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero se si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione».

    Con questa affermazione, il tribunale ha fatto corretta applicazione della teoria dell'ubiquità secondo la quale si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che costituiscono il reato è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento 1. È da dire che il principio della territorialità assoluta costituisce una prerogativa dell'ordinamento penale italiano e che oggi l'orientamento prevalente del diritto internazionale penale non ha risolto il problema del «Giudice naturale» inteso come locus commissi delicti.

    Carenza quest'ultima a cui non hanno dato risposta le recenti convenzioni internazionali 2.

  2. - Il Tribunale della Spezia sulla scorta di autorevole giurisprudenza ha ritenuto altresì che per stabilire il giusto ambito di applicazione della norma penale era necessario individuare il rapporto di proprietà tra la res e l'agente.

    In questa prospettiva, il giudice ha indirizzato la propria indagine sulla natura del controllo di fatto della nave.

    Da qui, è emerso che l'imputato principale, la cui posizione condizionava quella dei correi, risultava caratterizzato dal fatto che esercitava un controllo assoluto patrimoniale e di fatto sulla nave e che, quindi, aveva la possibilità di disporre del bene determinandone completamente le sorti (compreso l'affondamento).

    Da questa constatazione di fatto, il Giudice traeva ulteriore spunto per constatare che, in effetti, il rapporto che lega il diritto di proprietà su di un bene al titolare comporta altresì il potere sulla cosa così da disporne in modo pieno ed esclusivo finanche il potere di deciderne la completa distruzione.

    Se queste affermazioni trovano diretta conferma nella rigorosa struttura del c.p. del 1930, nondimeno la Corte costituzionale ha recentemente riconosciuto che la tutela della pubblica incolumità costituisce l'unico limite esterno posto dalla norma penale (appunto con l'art. 428 c.p.) al diritto di proprietà.

    Non solo, ma a ben vedere la tutela del diritto di proprietà determina un'attenuazione nella tutela della pubblica incolumità, per l'evidente necessità di tutelare il principio civilistico previsto dagli artt. 832 e 42 Cost.

    In tal senso, si richiede, per il naufragio di cosa propria, la dimostrazione del pericolo concreto in quanto necessario per la configurazione del reato; non è sufficiente di per sè il fatto, ma la correlazione dello stesso con l'evento ulteriore di pericolo.

    In questo senso, si deve ritenere corretta la conclusione del Tribunale della Spezia che, richiamandosi ad autorevole...

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