n. 260 SENTENZA 4 - 7 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio-3 marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2011. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 14 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata stabilisce che «Per l'anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilita' per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non puo' superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale». Il ricorrente reputa tale previsione in puntuale contrasto con l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale il tetto della spesa per la voce in questione sarebbe pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. L'art. 9...

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