n. 129 SENTENZA 7 - 15 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2012), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 13 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 18 gennaio 2012 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Luigi Manzi e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 13 gennaio 2012, depositato il 18 gennaio 2012 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi del 2012, la Provincia autonoma di Trento ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 90, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2012), per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, degli artt. 9, numero 10), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento). 1.1.- Premette la ricorrente che l'art. 4 della legge n. 183 del 2011 e' intitolato «Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri». Il comma 89 di tale articolo stabilisce che «A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano» e, corrispondentemente, il comma 91 dispone l'abrogazione, a decorrere dal l° gennaio 2013, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 [Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978)]. In relazione al trasferimento delle suddette competenze alle autonomie speciali, il comma 93 statuisce - correttamente, a dire della ricorrente - che «Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformita' ai...

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