N. 144 SENTENZA 23 maggio 2012 - 6 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e depositato il 21 settembre 2011 il Presidente della Regione Liguria, previa deliberazione della Giunta regionale, ha impugnato in via principale varie disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fra le quali l'articolo 2, commi 1, 3 e 4.

In particolare l'articolo in oggetto prevede che 'La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc.' (comma 1); che 'le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite' (comma 3); che 'con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo' (comma 4).

  1. - La Regione Liguria deduce l'illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione.

    2.1. - Premette la ricorrente che, pur comprendendo le cogenti ragioni finanziarie che hanno determinato il ricorso al predetto decreto, talune sue disposizioni, tra le quali l'art. 2, commi 1, 3 e 4, sarebbero lesive delle sue competenze e che, sebbene le considerazioni di ordine puramente economico non possano costituire di per se' oggetto ne' parametro del presente giudizio, le illegittimita' di cui sarebbero affette le norme impugnate potrebbero essere emendate attraverso la pronuncia della Corte costituzionale senza che il risultato economico della manovra ne risulti compromesso.

    2.2. - Secondo la ricorrente il contesto nel quale e' inserito l'art. 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 e la mancanza di una disposizione che ne precisi l'ambito di applicazione e conseguentemente l'efficacia vincolante a carico della Regione diversamente da quanto accade, per altri limiti valevoli in via diretta per lo Stato, all'art. 1, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 98 del 2011, in materia di trattamento economico di titolari di cariche pubbliche - potrebbero far ritenere che l'articolo citato valga esclusivamente per lo Stato e per gli enti nazionali.

    Tuttavia, secondo la Regione, si tratta di un'interpretazione incerta poiche' l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, nel prevedere delle eccezioni all'applicabilita' delle restrizioni alle cosi' dette 'auto blu', non comprende in esse le Regioni e gli enti del 'sistema regionale': 'fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza'. A tale proposito la ricorrente richiama il principio ermeneutico secondo il quale l'interpretazione dell'eccezione ad una regola generale deve essere restrittiva.

  2. - Se intesi come riferiti alla Regione ed agli enti da essa dipendenti, i commi richiamati, a giudizio della ricorrente, devono ritenersi costituzionalmente illegittimi sotto diversi profili.

    3.1. - Viene lamentata, da un lato, la violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., poiche' i limiti introdotti con l'art. 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 inciderebbero nella materia residuale dell'organizzazione regionale.

    3.2. - Sostiene, d'altro lato, la ricorrente che simili disposizioni contrasterebbero anche con l'art. 117, terzo comma,

    Cost., in quanto privi del carattere di principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

    Porrebbero, infatti, limiti puntuali ad una singola e minuta voce di spesa senza lasciare alla Regione alcuno spazio di adeguamento. A tale proposito viene richiamata la giurisprudenza costituzionale, che esclude che tali limiti abbiano natura di principi fondamentali.

    3.3. - Inoltre si sostiene che le disposizioni impugnate violerebbero il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e quello del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. L'irrazionalita' intrinseca delle stesse discenderebbe dal loro ambito di applicazione. Innanzitutto a fronte della rubrica dell'art. 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 - che utilizza la generica espressione 'auto blu' - i commi dell'articolo precisano che si tratta delle 'auto' e delle 'autovetture' di servizio. In altre parole, rileva la ricorrente, non si tratterebbe dei soli mezzi a disposizione dei titolari degli organi politici, ma di tutti i mezzi di servizio. Conferma di tale assunto deriverebbe dalla previsione del comma 2, che eccettua dalla nuova disciplina, oltre alle vetture degli organi costituzionali espressamente indicati, solo 'le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza'.

    Tale previsione, secondo la ricorrente, sarebbe irragionevole e lesiva del buon andamento dell'amministrazione regionale, dal momento che la limitazione generalizzata della cilindrata non tiene conto della diversita' delle situazioni operative: secondo la comune esperienza, anche al di fuori della pubblica sicurezza, lo svolgimento adeguato di taluni compiti pubblici puo' richiedere mezzi di potenza superiore. A tale proposito vengono richiamati i settori di competenza regionale della protezione civile, della guardia forestale e della polizia amministrativa.

    Irrazionale sarebbe altresi' il riferimento alla cilindrata del motore, ritenuto dato non significativo relativamente a prezzo, grandezza, funzionalita' e prestazioni dell'autovettura. Al contrario, sarebbe rilevante il dato della potenza, alla quale si rapporterebbero prezzo e prestazioni.

    Secondo la Regione, anche il divieto di sostituzione di cui al comma 3 - se riferito a tutte 'le auto oggi in servizio' e non solo a quelle di cilindrata superiore ai 1600 cc. - costituirebbe un'ulteriore e specifica violazione del principio di buon andamento di...

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