N. 189 SENTENZA 4 - 16 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010 n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale - spedito il 4 marzo 2011 e ricevuto il 9 marzo 2011 - e depositato il 14 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n.

15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - legge finanziaria 2011) e, tra queste, dell'art. 13, comma 6. La difesa dello Stato deduce che detta disposizione viola gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.2.- Il ricorrente, pur menzionando genericamente detto comma 6 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, nella motivazione del ricorso fa riferimento alla sola lettera d) di tale comma - come introdotta dall'alinea dello stesso della quale riporta il contenuto e alla quale esclusivamente riferisce i motivi di contrasto con i parametri evocati.

Detti alinea e lettera d) del comma 6 dell'art. 13 stabiliscono che: 'Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono disposte, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure: [...] d) alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c) [secondo la quale: 'per il quadriennio 2010-2013 non si da' luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennita' di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative'], saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto'.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, col prevedere 'la possibilita' di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale' disposto dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 13, si pone in contrasto con la normativa statale dell'art.

9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), secondo il quale il 'blocco' delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo 'senza possibilita' di recupero' ('Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [cioe' dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia in regime cosiddetto contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico] e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203').

Il contrasto con l'indicata normativa statale, contenente un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, comporta, secondo il ricorrente, che le denunciate disposizioni provinciali violano: a) l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; b) i...

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