n. 140 SENTENZA 5 - 13 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come sostituito dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di M.G. con ordinanza del 18 giugno 2012, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 18 giugno 2012 (r.o. n. 279 del 2012), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come sostituito dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), nella parte in cui prevede l'applicazione della pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 per i delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1 del citato art. 4 della legge n. 533 del 1977. Il giudice rimettente riferisce di procedere, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di una persona accusata del reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, numero 2, cod. pen. e all'art. 4 della legge n. 533 del 1977, per avere sottratto dall'abitazione della persona offesa tre fucili. Ricostruiti gli interventi legislativi che hanno investito la norma censurata e la disciplina codicistica del delitto di furto, il giudice rimettente sottolinea come l'art. 624-bis cod. pen. punisca a titolo di autonoma fattispecie incriminatrice il furto mediante introduzione in luogo destinato ad abitazione, condotta, questa, che in precedenza costituiva un'ipotesi aggravata del furto semplice. La norma tutelerebbe anche l'inviolabilita' del domicilio, data l'ampiezza del concetto di privata dimora, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, concetto in cui sarebbero ricomprese strutture tali da far ritenere che il titolare della facolta' di disporne intenda garantirsi la riservatezza, con correlata facolta' di esclusione dei terzi (studi professionali, esercizi commerciali e pertinenze dell'abitazione, quali l'autorimessa e la cantina). Secondo il rimettente, l'art. 4 della legge n. 533 del 1977 disciplinerebbe un'ipotesi di aggravante speciale del furto giustificata dalla particolare pericolosita' dell'azione in relazione all'oggetto della condotta (armi, munizioni ed esplosivi) e al luogo di svolgimento della stessa;

pero' l'interpretazione del rinvio operato dal terzo comma dell'art. 4 citato sarebbe problematica. Infatti, se interpretato come meramente quoad poenam, il riferimento all'art. 624-bis cod. pen. sarebbe ambiguo, risultando difficilmente ipotizzabile un furto che...

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