N. 30 SENTENZA 24 - 27 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), promosso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, nel giudizio avente ad oggetto l'esame di questioni di massima deferito dal Presidente della Corte dei Conti, con ordinanza dell'8 aprile 2010, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto 1. - La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con ordinanza dell'8 aprile 2010, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), per asserita violazione degli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione.

1.1. - Il giudice a quo premette che con atto del 14 dicembre 2009, notificato ai Presidenti di tutte le sezioni giurisdizionali regionali e ai Presidenti delle sezioni d'appello, il Presidente della Corte dei conti ha deferito l'esame di talune questioni di massima alla Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi della norma censurata, e in relazione ai giudizi formalmente promossi e incardinati presso la terza sezione centrale d'appello della Corte dei conti recanti n. 36000, n. 36013, n. 36017, n. 36079, n. 36094, n. 36095, n. 36181, in base a reclamo proposto dalla procura regionale per il Lazio, n. 36077 e n. 36153, in base ad appello proposto dalla parte privata, nonche' n. 36159, in base a reclamo proposto dalla Procura regionale per le Marche. In particolare, le questioni di massima proposte attenevano tutte all'interpretazione da dare, in presenza di orientamenti oscillanti della giurisprudenza, all'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Con decreto n. 41 del 18 dicembre 2009 il Presidente della Corte dei conti ha fissato l'udienza per la discussione delle predette questioni.

Si aggiunge, inoltre, che 'essendo stato il predetto atto di deferimento notificato ai Presidenti di tutte le sezioni territoriali e centrali della Corte dei conti, e quindi anche al Presidente della terza sezione centrale d'appello, da parte di quest'ultimo sono stati adottati decreti con i quali le camere di consiglio per la trattazione dei giudizi relativi ai reclami e agli appelli pendenti presso quella terza sezione centrale d'appello, in relazione ai quali le questioni di massima in esame sono state rimesse a queste Sezioni riunite, gia' fissate con precedenti decreti in data 16 novembre 2009 e in data 9 dicembre 2009, sono state rinviate a data da stabilire'.

Con ordinanza del 5 febbraio 2010 n. 8, il Presidente della Corte dei conti ha stabilito la composizione del Collegio, provvedendo, poi, con decreto n. 9 del 5 febbraio 2010, a nominare il relatore.

  1. - Esposto cio', il collegio remittente, in via preliminare, pone la questione relativa alla legittimazione del Presidente della Corte di conti a deferire alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale le suddette questioni di massima.

    La norma censurata prevede che: 'il Presidente della Corte puo' disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza'. La norma aggiunge, in una parte non oggetto di impugnazione, che 'se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio'.

    Il giudice a quo rileva come, prima della modifica introdotta dall'art. 42 della legge n. 69 del 2009, il giudizio delle Sezioni riunite della Corte dei conti su questioni di massima e per contrasti giurisprudenziali avesse carattere 'esclusivamente incidentale', coinvolgendo tutte le sezioni giurisdizionali della Corte di conti, regionali e centrali. In particolare, il nuovo assetto della giustizia contabile, articolata in sezioni giurisdizionali regionali di primo grado e in sezioni centrali d'appello (e per la Sicilia, una sezione regionale anche per l'appello), a differenza di quanto previsto per la giustizia amministrativa, non differenzia, 'sotto l'aspetto ordinamentale e dei ruoli', le sezioni territoriali da quelle centrali (o comunque d'appello). Ne consegue, prosegue sempre il Collegio remittente, che le Sezioni riunite, 'organo giudiziario autonomo', devono essere 'intese come la 'riunione' a livello apicale di tutte le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (ed e' per questa ragione che per la composizione del relativo albo si attinge anche ai componenti delle sezioni territoriali)'.

    La modifica introdotta dal citato art. 42 avrebbe aggiunto, rispetto al sistema previgente, il potere del Presidente della Corte dei conti di 'deferire autonomamente e al di fuori di un giudizio pendente questioni di massima alle Sezioni riunite'.

    Tale potere sarebbe diverso dal potere di rimessione delle questioni di diritto controverse o delle questioni di massima alle Sezioni unite della Corte di cassazione, riconosciuto al Primo Presidente della Corte stessa dall'art. 374, secondo comma, del codice di procedura civile, e dal potere di rimessione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato riconosciuto al Presidente del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato). Per effetto di tali rimessioni entrambi gli organi sopra indicati decidono la controversia nella sua interezza, e quindi anche nel merito, ma la decisione viene resa, puntualizza il giudice a quo, 'nell'ambito dello stesso organo giurisdizionale, con competenza ripartita internamente'. Il deferimento del Presidente della Corte dei conti avviene, invece, 'nei confronti di organi giurisdizionali diversi e autonomi per competenza territoriale e funzionale, rispetto ai quali il Presidente della Corte di conti e' del tutto estraneo'. Il Presidente della Corte dei conti potrebbe, pertanto, 'di sua iniziativa e a prescindere da qualsiasi impulso di parte, 'sottrarre' un giudizio pendente presso una sezione giurisdizionale territoriale o d'appello, per portarlo innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, e cioe' innanzi ad un giudice costituito 'nominativamente' dallo stesso Presidente della Corte dei conti'.

    Il remittente sottolinea, inoltre, come non potrebbe neanche essere assimilato il potere di deferimento in esame a quello che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993 riconosce al Procuratore generale della Corte dei conti. In particolare, tale norma prevede che: 'le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del Procuratore generale'. Si osserva come tale potere venga esercitato dal Procuratore generale non nella veste di 'parte', ma di 'organo che partecipa all'esercizio della funzione nomofilattica mediante il potere di ricorrere 'in via principale nell'interesse della legge' ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 453 del 1993' (si cita la sentenza n. 375 del 1996 della Corte costituzionale).

    Svolta questa premessa, si assume che la norma impugnata violerebbe, in primo luogo, il principio della precostituzione del giudice naturale per legge di cui all'art. 25 Cost., in quanto, prevedendo che il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT