n. 17 SENTENZA 28 - 31 gennaio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 e iscritto al n. 42 del registro ricorsi dell'anno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA). 1.1.- Il ricorrente deduce, anzitutto, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della citata legge regionale. Tale norma, infatti, disponendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), che fissa il predetto termine di scadenza al 30 giugno 2013, cosi' violando l'articolo 117, terzo comma, Cost., nell'ottica del «coordinamento della finanza pubblica», cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non potrebbe derogare. 1.2.- Sarebbero, inoltre, illegittime le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 della legge reg. n. 71 del 2012, che ha sostituito l'art. 19 della legge della Regione Abruzzo 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390). 1.2.1.- In particolare, la disposizione di cui al citato comma 5 sarebbe illegittima nella parte in cui stabilisce che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al personale dirigente presente nei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario, tale personale, considerato in esubero, transiti direttamente nei ruoli regionali. E cio', in quanto tale previsione si discosterebbe dalle procedure previste per le eccedenze di personale dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), violando, in tal modo, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l'«ordinamento civile», e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (e dai contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato. 1.2.2.- Il ricorrente dubita, infine, della legittimita' costituzionale dei commi 6 e 7 dell'art. 2 della legge regionale in oggetto. Tali disposizioni prevedono che, in caso di assenza o impedimento del dirigente, al fine di garantire il funzionamento delle aziende per il diritto allo studio universitario, le funzioni attribuite allo stesso siano svolte, per tutto il tempo dell'assenza o impedimento, dal funzionario con il grado piu' elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e che, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, sia riconosciuto a quest'ultimo il trattamento economico spettante al dirigente. Cosi' riformulati, pero', i commi in questione non consentirebbero di ricondurre l'attribuzione delle funzioni in parola ne' all'istituto della reggenza, ne' a quello dell'assegnazione di mansioni superiori. Difatti, il ricorrente sostiene che il conferimento delle mansioni superiori non potrebbe essere disposto nei casi in cui queste comportino il passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza, mentre, ove si trattasse di reggenza (come a suo avviso dovrebbe), il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della retribuzione, come risulta, invece, dall'impugnato comma 7. Per di piu', il ricorrente denuncia che il censurato comma 6, disciplinando il periodo dell'assenza o impedimento del dirigente, non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT