n. 65 SENTENZA 26 marzo - 1 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nonche' dell'art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra B.M. ed altro e A.P.A. ed altri, con ordinanza del 23 maggio 2013, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 28 febbraio 2013, il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

in via subordinata, il medesimo Tribunale ha altresi' sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile). 1.2.- Il Tribunale rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in composizione collegiale - in conformita' all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - una controversia in materia di liquidazione di onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), controversia per la quale il legislatore delegato ha previsto la trattazione dinanzi al giudice in composizione collegiale, nelle forme del rito sommario di cognizione;

il Tribunale evidenzia che nel giudizio a quo, per effetto della contestazione dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio e del conseguente ampliamento del thema decidendum, si determinerebbe l'inammissibilita' del rito sommario, attesa l'esclusione, prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, della possibilita' di conversione del rito sommario (art. 702-ter, comma 2, cod. proc. civ.) e l'onere per la parte ricorrente di riproporre il giudizio nelle forme del rito ordinario. 1.3.- Il rimettente dubita, in primo luogo, della legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 sotto il profilo della violazione dell'art. 76 Cost., per contrasto con il principio di delega stabilito dall'art. 54 della legge n. 69 del 2009;

in particolare, ad avviso del giudice a quo, l'art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega, laddove prevede il mantenimento dei «criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente», si riferirebbe al criterio generale di composizione monocratica del giudice stabilito dall'art. 50-ter cod. proc. civ., e non gia' ai criteri speciali previsti dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, relativa ai procedimenti di liquidazione degli onorari di avvocato. 1.3.1.- A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale evidenzia che l'art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, non fa alcun richiamo alla normativa speciale, che e' invece richiamata dalle successive lettere b) e c) del medesimo articolo. 1.3.2.- Inoltre la lettura, offerta dal rimettente, del criterio posto dall'art. 54, comma 4, lettera a), della legge delega risulterebbe coerente con il criterio fissato dal comma 2 dello stesso art. 54, il quale richiedeva...

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