N. 313 SENTENZA 3 - 11 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 e 11, comma 4, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia), che inserisce gli artt. 3, 16, comma 3, 17, comma 1-quater, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2010 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato alla Regione Toscana il 26 gennaio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 28 gennaio 2010 (reg. ric. n. 11 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 e 11, comma 4, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia), per violazione, da parte di tutte e tre le norme, dell'art. 117, terzo comma, Cost., e, da parte dell'ultima, anche degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

1.1. - L'art. 1 della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, che sostituisce l'art. 3 comma 1, lettera d), della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), nel prevedere l'autorizzazione regionale per 'linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale', interferirebbe - secondo il ricorrente - sulla rete nazionale ad alta tensione, in contrasto con i principi fondamentali fissati in materia dalla legge dello Stato, cosi' violando l'art. 117, terzo comma, Cost.

Il ricorrente rileva che l'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 1, ha confermato l'autorizzazione unica ministeriale - gia' prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55 - per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti 'facenti parte delle rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica', definita dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come 'il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente'. La legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies e' stata riconosciuta dalla Corte con la sentenza n. 383 del 2005. Con la sentenza n. 282 del 2009 (come gia' con la sentenza n. 364 del 2006) e' stato, poi, confermato che nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') si trovano enunciati i principi fondamentali della materia.

Osserva, poi, il ricorrente, che riguardo alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto 'l'attribuzione di rilevanti responsabilita' ad organi statali e quindi la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.' (sentenza n.

383 del 2005), e, a proposito dell'autorizzazione unica ministeriale, ha affermato che 'la stessa finalita' per la quale tale disciplina e' stata posta verrebbe frustrata da un assetto delle competenze amministrative diverso da quello da essa stabilito, anche in considerazione delle necessaria celerita' con cui - al fine di evitare il pericolo della interruzione della fornitura di energia su tutto il territorio nazionale - le funzioni amministrative concernenti la costruzione o il ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte' (sentenza n. 6 del 2004).

La legittimita' costituzionale della norma impugnata, aggiunge il ricorrente, non puo' essere dedotta dalla limitazione dell'intervento regionale alle linee ed impianti 'assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79': gli interessi energetici sono diversi da quelli ambientali, non potendo incidere i secondi sulle competenze per la tutela dei primi.

La irrazionalita' di tale accostamento sarebbe evidente anche da un diverso punto di vista: gli interessi energetici nazionali vanno presi in considerazione gia' nella fase di progettazione delle linee e degli impianti. Solo successivamente i progetti sono soggetti a VIA. Oltre che singolare, sarebbe irragionevole che, in sede di progettazione, si dovesse tenere conto della competenza a valutare in futuro progetti per fini diversi e territorialmente limitati, per estenderla alla interpretazione di interessi preliminari, di portata nazionale, che sono del tutto diversi da quelli tutelati dalla VIA, rispetto ai quali deve ricorrere solo la compatibilita'.

1.2. - Con l'art. 10, comma 2, della legge regionale, e' stato riscritto il terzo comma dell'art. 16 della precedente legge regionale n. 39 del 2005. Con la lettera f), nonostante il richiamo del d.lgs. n. 387 del 2003, sono state introdotte modifiche rilevanti, che il ricorrente ritiene non consentite. L'art. 12, comma 5, del citato decreto legislativo, dispone che si applica la disciplina della denuncia di inizio dell'attivita' (DIA) agli impianti la cui capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate nella Tabella A allegata, che sono di 60 kW per l'energia eolica e di 20 kW per l'energia solare fotovoltaica.

La norma, che attiene alla funzionalita' della rete nazionale, esprimerebbe principi fondamentali, necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale. Basti solo considerare - sottolinea il ricorrente - i rischi ai quali verrebbe sottoposta la funzionalita' della rete se ogni Regione avesse la possibilita' di elevare a propria discrezione le soglie, al di sotto delle quali la DIA non e' richiesta.

Contrariamente alla finalita' della norma di principio, la Regione Toscana ha innalzato le soglie per le quali e' ammessa la DIA, per gli impianti eolici da 60 a 100 kW (art. 10, comma 2, lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 kW (art. 10, comma 2, lettera f, n. 2).

La norma, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

1.3. - L'art. 11, comma 4, della legge regionale n. 71 del 2009, inserendo il comma 1-quater dopo il comma 1-ter dell'art. 17 della precedente legge regionale n. 39 del 2005, esenta da titolo abilitativo alcuni interventi realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano energetico regionale e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali siano i soggetti responsabili (installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt; installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;

installazione di impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt).

L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in cui, come detto, sono enunciati i principi fondamentali della materia, non prevede pero' alcun trattamento differenziato in favore delle Regioni e degli enti locali, sotto il profilo della non necessita' del 'titolo abilitativo' (costituito dalla DIA: art. 10, comma 1), quando 'la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili'.

Non e' dato individuare, d'altro canto, la ragione per la quale la DIA perderebbe la sua utilita' in funzione della natura, anche se pubblica, dei soggetti responsabili, la cui 'responsabilita'' attiene solo all'esercizio e per questo non puo' essere considerata automaticamente rilevante anche nella fase preliminare della costruzione.

Sarebbe evidente la violazione anche dell'art. 3 Cost.: tutti coloro che esercitano impianti per energia rinnovabile debbono avere lo stesso trattamento a proposito della loro installazione.

La natura pubblica, del resto, non costituisce, di per se', nessuna garanzia ne' giustifica perche' uno stesso impianto debba essere soggetto a controllo (e quindi possa incorrere in certe limitazioni) quando e' esercitato da soggetti diversi dagli enti territoriali, con la conseguenza che a questi...

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