N. 155 SENTENZA 20 - 28 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA.

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010 n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-12 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2010 ed iscritto al n.

108 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), per violazione dei seguenti parametri costituzionali: art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 14, commi 19 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 1, 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); artt. 3 e 97 della Costituzione.

  1. - La legge censurata contiene un unico articolo, composto di tre commi. Il comma 1 prevede che 'al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti e degli obblighi assunti con l'Unione europea, la Regione Puglia continua ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonche' dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata'. Il comma 2 stabilisce che 'la Regione Puglia continua altresi' ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008)'. Infine, il comma 3 dispone che 'resta ferma per la Regione Puglia l'applicazione dell'articolo 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)'.

  2. - Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la legge censurata - in particolare le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 1 - si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali.

    3.1. - In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama l'art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, nei casi previsti dal precedente comma 19, e cioe' nei casi di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio finanziario 2009, 'i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133...

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