N. 152 SENTENZA 18 - 21 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 6, 2, comma 2-octies e 2-undecies, e 3, comma 2-bis, del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2010 n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 23 luglio 2010, depositato in cancelleria il 29 luglio 2010 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso, depositato il 29 luglio 2010, la Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso, in via principale, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 6, 2, commi 2-octies e 2-undecies, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 'caroselli' e 'cartiere', di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), agli artt. 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonche' al principio di leale collaborazione.

Secondo la ricorrente le citate disposizioni, applicabili anche alle Regioni ad autonomia speciale in quanto prive di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle Regioni a statuto speciale, sarebbero lesive delle attribuzioni della Regione siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano, appunto, dagli artt. 36 e 37 dello statuto speciale nonche' dagli artt. 2 e 8 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965.

1.1. - In particolare, l'art. 1, comma 6, del citato d.l., nella parte in cui detta una disciplina specifica volta al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati, prevedendo una generica riserva all'erario dello Stato e la definitiva acquisizione ad esso di tutte le somme in tal modo recuperate, violerebbe - ad avviso della Regione - l'autonomia finanziaria regionale ed in specie il principio posto all'art. 2 delle norme di attuazione statutaria, secondo il quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio, dirette o indirette, comunque denominate, con esclusione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

La norma censurata, infatti, non configurerebbe ne' una imposta di nuova istituzione, ne' una entrata derivante dall'aumento di aliquota di un'imposta preesistente.

1.2. - Analoghe censure vengono proposte nei confronti dell'art.

2, comma 2-undecies, del d.l. n. 40 del 2010, nella parte in cui stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo art. 2 fra le societa' ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria, pendenti alla data di conversione del citato d.l. e relative alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, affluisca, nel medesimo anno ed entro il limite di 17 milioni di euro, al fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nel limite di 3 milioni di euro, copra gli oneri derivanti dal comma 4-quinquies del medesimo articolo (misure di sostegno ed incentivazione in favore del settore tessile e dell'abbigliamento), e che la residua parte del gettito venga destinata, nel medesimo anno ed in varie percentuali, al fondo per il finanziamento delle spese di partecipazione dell'Italia a missioni di pace, ad interventi a favore del settore tessile ed a misure di sostegno dell'editoria.

La richiamata previsione, che non introdurrebbe entrate nuove ma inciderebbe su fattispecie gia' oggetto di tassazione, determinerebbe la destinazione allo Stato per specifiche finalita' del gettito di imposte spettanti alla Regione, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso sul proprio territorio.

Quanto, poi, all'art. 2, comma 2-octies, del d.l. in esame, che reca la disciplina delle modalita' di attuazione della disposta riserva all'erario statale del maggior gettito derivante dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo art. 2, la ricorrente ne sostiene, in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui, stabilendo che tale riserva si realizza mediante...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT