N. 266 ORDINANZA 19 - 28 novembre 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2012, n. 192 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 21 luglio 2011, depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 2011, depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 e iscritto al n. 73 del registro ricorsi dell'anno 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 4, comma 2, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, terzo comma, e 81 della Costituzione, dell'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria);

che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), i quali prestano servizio nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, possono mantenere presso il servizio sanitario regionale il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di continuita' assistenziale, con il corrispondente trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale;

che - secondo il Presidente del Consiglio dei ministri - la norma in questione (al pari dei commi successivi) investe due diversi ambiti materiali: coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute...

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