DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 192 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria. (10G0214)

Coming into Force04 Dicembre 2010
Enactment Date26 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/11/19/010G0214/ORIGINAL
Published date19 Novembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.271 del 19-11-2010
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall'Amministrazione penitenziaria, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Art 2.
  1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5.

  2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree:

    1. medicina generale;

    2. prestazioni specialistiche e d'urgenza;

    3. patologie infettive e terminali;

    4. dipendenze patologiche;

    5. salute mentale.

  3. L'uniformita' degli interventi e delle prestazioni e' garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.

Art 3.
  1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina con legge regionale l'esercizio delle funzioni trasferite.

  2. La legge regionale definisce le modalita' di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi e secondo i principi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio...

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