n. 133 ORDINANZA 7 - 16 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, nel procedimento vertente tra Di Florio Giampiero ed altri e il Ministero della giustizia ed altri, con ordinanza del 10 aprile 2012, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di costituzione di Bellelli Giuseppe ed altri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 10 aprile 2012, il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

  1. dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui stabilisce che la predetta disposizione continua ad applicarsi nei termini ivi previsti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013;

che il rimettente premette di essere investito, in sede cautelare, del ricorso proposto da alcuni...

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