N. 136 ORDINANZA 21 - 31 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento, notificati il 28 settembre 2010, depositati nella cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritti al n. 104 e al n. 105 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorsi notificati il 28 settembre 2010 e depositati il successivo 6 ottobre, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (ricorso n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 105 del 2010), hanno promosso questioni principali di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 luglio 2010, n. 176, supplemento ordinario;

che tra le disposizioni impugnate e' compreso l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui: 'Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta';

che secondo entrambe le ricorrenti, il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), contenuto nella norma denunciata, comporta che quest'ultima e' applicabile anche alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alla Provincia autonoma di Trento;

che, sempre ad avviso delle ricorrenti - le cui censure sono sostanzialmente identiche - la disposizione impugnata, dettando una norma puntuale di coordinamento finanziario applicabile anche ad esse, viola anzitutto l'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e, in particolare, i commi 1, 2, 3, secondo e terzo periodo, e 4, primo periodo, di tale articolo 79, i quali stabiliscono che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento, nonche' gli enti locali trentini e gli enti pubblici collegati alla Provincia e a detti enti locali, sono sottratti alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le altre Regioni e gli altri enti nel restante territorio nazionale;

che, in via subordinata, le ricorrenti denunciano che il comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, ponendo un limite ad una voce minuta di spesa e fissando la specifica modalita' di contenimento della stessa, viola anche l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, attribuisce allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali;

che la disposizione impugnata, stabilendo una norma di dettaglio autoapplicativa in materie di competenza della Regione autonoma o della Provincia autonoma - sono citate le materie di competenza regionale 'autonomia organizzativa e finanziaria' (artt. 4, numero 1, dello statuto speciale e l''intero Titolo VI' dello stesso statuto) e 'ordinamento degli enti locali e delle camere di commercio' (art. 4, numero 3 e numero 8 dello statuto speciale) e la materia di...

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