N. 172 ORDINANZA 11 - 19 maggio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi dalla Corte suprema di cassazione con due ordinanze depositate il 21 aprile 2010, iscritte al n. 196 e al n. 253 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 e n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Milano nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Irma Marinelli per il Comune di Milano e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto:

che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettando l'appello proposto dal Comune di Locate Triulzi, aveva affermato il diritto del Comune di Milano all'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni 1995 e 1996, relativa a alcuni immobili - posseduti da quest'ultimo Comune e siti nel territorio del primo - destinati a 'provvedere alle esigenze abitative dei non abbienti', la Corte suprema di cassazione, con ordinanza depositata il 21 aprile 2010 (r.o. n. 196 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimita' della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo la quale: 'Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali';

che il giudice rimettente precisa, in punto di fatto, che: a) il Comune di Locate Triulzi ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi, contestando sia la prova dell'inserimento degli immobili nel patrimonio indisponibile del Comune di Milano sia la loro destinazione a compiti istituzionali del medesimo Comune; b) il Comune di Milano, con ricorso incidentale, 'ha fra l'altro eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 504/1992, unitamente all'art. 4, comma 7 della legge delega n. 421/1992, in relazione agli artt. 2, 3 primo e secondo comma, 31, 38 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono esenzioni e agevolazioni dall'ICI sugli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del proprio territorio e destinati ad Edilizia Residenziale Pubblica, non essendo ne' legittimo ne' ragionevole che gli Enti Pubblici Territoriali non godano della medesima agevolazione prevista per gli Enti non territoriali senza scopo di lucro, in relazione ad immobili destinati ad attivita' sociali, assistenziali e recettive, nonche' del trattamento piu' favorevole riconosciuto ad Enti Pubblici Economici strumentali, in presenza del medesimo presupposto oggettivo';

che il rimettente ritiene l'eccezione del Comune di Milano 'non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 38 della Costituzione';

che, al riguardo, il giudice a quo premette, in punto di diritto, che: a) il riferimento operato dalla norma censurata agli immobili 'destinati esclusivamente ai compiti istituzionali' e' interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione interpretazione 'strettamente aderente alla lettera della legge' e che costituisce ormai diritto vivente - nel senso che detti compiti sono solo quelli 'che comportano la destinazione degli immobili all'attivita' istituzionale 'diretta' dell'Ente locale (cioe' sostanzialmente ad uffici dell'Ente stesso), con implicita esclusione delle altre funzioni istituzionali comunali'; b) tale esclusione riguarda anche le funzioni svolte dai comuni nei 'settori organici dei servizi alla persona e alla comunita'', di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e nella 'gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali', di cui all'art. 112 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000; c) nell'ambito di detti servizi pubblici rientra anche 'l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che fanno parte del patrimonio pubblico', in quanto attivita' consistenti 'nella predisposizione di interventi [...] diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista degli alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti [...] mediante un procedimento [...] di concessione/assegnazione di beni facenti parte del patrimonio pubblico'; d) che tale patrimonio e', 'quindi, analogo, a quello degli IACP - i quali tuttavia, a differenza dei Comuni - sono enti commerciali'; e) che detti Istituti autonomi per le case popolari (IACP) usufruiscono attualmente, 'dopo una iniziale riduzione dell'imposta al 50% ex art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 504/92' - introdotta 'a seguito' della sentenza della Corte costituzionale n.

113 del 1996 - 'dell'esenzione totale dall'ICI per effetto dell'art.

1 comma 3 del d.l. 27 maggio 2008 n. 93 (conv. nella legge n.

126/2008) con decorrenza dal 1° gennaio 2008';

che, sulla base di tali premesse, la Corte suprema di cassazione afferma che 'nella logica del sistema complessivamente rivolto alla creazione di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica', si e' venuta a creare 'una palese discrepanza ed irragionevolezza fra l'assoggettamento alla imposta, nella sua totalita', degli immobili costituiti dai Comuni per fini sociali senza scopo di lucro, e soggetti a concessione/assegnazione con modalita' pubblicistiche [...] indipendentemente dalla loro ubicazione [...] e immobili destinati agli stessi fini, ma posseduti da Enti commerciali';

che, secondo il rimettente, cio' integra un contrasto, 'oltre che con l'art. 3 Cost., con l'art. 2 Cost., che richiede l'adempimento dei doveri di solidarieta' politica, economica e sociale nei...

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