n. 13 ORDINANZA 16 gennaio - 6 febbraio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 3 agosto 2010, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel libro intitolato «Lo sbirro e lo Stato» dall'onorevole Raffaele Iannuzzi nei confronti del dottor Guido Lo Forte ed altri, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, con ricorso depositato in cancelleria il 9 agosto 2012 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 agosto 2012, il Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 3 agosto 2010 (Doc. IV-ter, n.17-A) con la quale l'Assemblea ha dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti di Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci;

che oggetto del giudizio de quo sono le affermazioni (analiticamente trascritte nei singoli capi di imputazione) contenute nel libro dello Iannuzzi intitolato «Lo sbirro e lo Stato», pubblicato nel 2008 (con il quale l'autore ha tra l'altro riproposto un suo precedente articolo, apparso su «Il Giornale» del 7 novembre 2004 e intitolato «Mafia: 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri»), che hanno determinato l'instaurazione a carico del predetto del processo per il reato di diffamazione a mezzo stampa, previsto dagli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 61, numero 10, del codice penale, in ragione del fatto che nel contesto della pubblicazione - in cui si afferma, altresi', che le vicende giudiziarie alle quali avevano preso parte, per le loro funzioni, i querelanti erano conseguenza o comunque espressione di una "guerra" promossa dalla Procura di Palermo contro il ROS dei Carabinieri per delegittimare importanti esponenti dell'Arma, con finalita' diverse da quella istituzionale - i suddetti magistrati vengono definiti «professionisti dell'antimafia», e si assume che la loro attivita' sarebbe stata improntata...

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