N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2010

LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che questa Corte procede in sede di rinvio della Corte di Cassazione a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 26 aprile 2001, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Cardillo Paolo, Minniti Domenica Maria e Latella Guglielmo in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto perche' estinto per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Esaminata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.

10 legge n. 251/2005 per contrasto con l'art. 117, comma 1 Cost., sollevata dalle difese degli imputati sulla scorta dell'ordinanza emessa il 27 maggio 2010 (depositata l'11 giugno 2010) dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione laddove la stessa disposizione esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se piu' brevi, per i processi gia' pendenti in grado di appello o in cassazione;

Valutata la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale come sopra enunciata perche' il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, dal momento che, ove venissero applicati i piu' brevi termini di prescrizione previsti dalla nuova normativa, il reato sarebbe gia' prescritto con esigenza di immediata declaratoria della causa estintiva ed efficacia preclusiva dell'ulteriore attivita' istruttoria in corso a prescindere dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui decisione e' stata rimessa a questo giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione;

Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni autorevolmente svolte dal giudice di legittimita' nella citata ordinanza che di seguito, per la parte che interessa, si riportano:

Con il secondo motivo di ricorso, il medesimo ricorrente ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale della legge n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 per contrasto con l'art. 117 Cost.

2.1. La questione non e' manifestamente infondata, sia pure con le precisazioni che seguono, rispetto alle deduzioni difensive. Con la sentenza n. 393 del 2006 la Corte costituzionale ha premesso che l'art. 2 c.p., comma 4 deve essere interpretato, ed e' stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza sia del giudice delle leggi che di quello di legittimita', nel senso che la locuzione...

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