n. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 2013 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 18249-2012 proposto da: Bozzi Aldo (c.f. BZZLDA34C12H501E), Setti Andrea Franco (c.f. STTNRF45E11F205O), Posa Massimiliano (c.f. PSOMSM66B05F839U), Salatino Maria (c.f. SLTMRA41R44F839G), Di Maro Biagio (c.f. DMRBGI58E27F799W), Nidasio Daniela (c.f. NDSDNL47C50F205P), Porqueddu Giuseppe (c.f. PRQGPP35T06G962Z), Oliviero Gianfranco (c.f. LVRGFR65R03F839W), Franciosi Carla (c.f. FRNCRL47L48H803R), Barbera Annagrazia (c.f. BRBNGR48L49B041K), Esposito Maddalena (c.f. SPSMDL71L56G812M), Pinto Federica (c.f. PNTFRC91E71F839B), Moretti Paolo (c.f. MRTPLA69T10E648U), Vetrano Giuseppe, Maniaci Fausto (c.f. MNCSTF41D24L219L), Provenzali Gino (c.f. PRVGNI38A04E897I), Luciani Luigi (c.f. LCNLGU49C11F051D), Migliavacca Bossi Dario (c.f. MGLDRA48D18F205C), Di Somma Nicoletta (c.f. DSMNLT64H56F839B), Tani Claudio Stefano (c.f. TNACLD44A09B819K), Brognoli Michele (c.f. BRGMHL68B07B157F), Gallo Domenico (c.f. GLLDNC52A01A309B), Oliviero Aldo (c.f. LVRLDA34A01F839H), Zecca Emilio (c.f. ZCCMLE34M25H501K), Steccanella Maurizio (c.f. STCMRZ35E16F257U), Besostri Felice, elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni, 268-A, presso l'avvocato Bozzi Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bozzi Aldo, Tani Claudio Stefano, giusta procure in calce al ricorso, ricorrenti;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'interno, intimati;

Avverso la sentenza n. 1419/2012 della Corte d'appello di Milano, depositata il 24 aprile 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2013 dal Consigliere dott. Antonio Pietro Lamorgese;

Uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Tani e Besostri Felice con delega, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e rimessione alla Corte costituzionale. Svolgimento del processo Nel novembre 2009 il sig. Aldo Sozzi, in qualita' di' cittadino elettore, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, deducendo che nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 270/2005 e, in particolare, nelle elezioni del 2006 e 2008, egli aveva potuto esercitare (e potrebbe esercitare ancora nel futuro) il diritto di voto secondo modalita' configurate dalla predetta legge in senso contrario a principi costituzionali del voto «personale ed eguale, libero e segreto» (art. 48, coma 2, Cost.) e «a suffragio universale e diretto» (artt. 56, comma 1, e 58, comma 1, Cost.). Nell'espressione del voto personale e diretto sarebbe implicito, a suo avviso, il diritto di esprimere la preferenza ai singoli candidati, possibilita' esclusa dalla legge elettorale citata, la quale, attribuendo rilevanza all'ordine di inserimento dei candidati nella medesima lista, affida agli organi di partito la designazione di coloro che devono essere nominati, con conseguente creazione di un effettivo e concreto vincolo di mandato dell'eletto nei confronti degli organi di partito che lo hanno prescelto, in violazione dell'art. 67 Cost. secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Inoltre il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato dall'attribuzione di un «premio di maggioranza» alla lista che abbia ottenuto anche un solo voto in piu' delle altre, senza nemmeno la previsione di una soglia minima in voti o seggi, con l'effetto di riconoscere un valore diverso ai singoli voti, a seconda che rientrino nel «quoziente elettorale di maggioranza» o «di minoranza», e di attribuire a non significative «minoranze» uscite dalle urne (anche ampiamente inferiori al 50%) ben 340 seggi alla Camera e la maggioranza qualificata del 55% dei seggi al Senato. Il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato anche per il peculiare «premio di maggioranza» attribuito per l'elezione del Senato su base regionale (essendo il numero dei seggi assegnati ad ogni regione proporzionale alla popolazione residente, il voto espresso dall'elettore residente nelle regioni piu' popolose concorrerebbe all'attribuzione di un premio di maggioranza ben piu' elevato di quello cui potrebbe concorrere l'elettore delle regioni meno popolose). Inoltre arbitraria sarebbe la previsione dell'inserimento nella scheda elettorale del nome del capo di ciascuna lista o coalizione, che avrebbe l'effetto di coartare la liberta' del voto e di condizionare l'autonomia del Capo dello Stato nella nomina del Presidente del Consiglio di ministri. L'attore ha chiesto quindi di dichiarare che il suo diritto di voto non puo' essere esercitato in modo libero e diretto, secondo le modalita' previste e garantite dalla Costituzione e dal Protocollo l della CEDU, nonche' nel rispetto delle forme e dei limiti concernenti il potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio di ministri, e di conseguenza ha chiesto di ripristinarlo secondo modalita' conformi alla legalita' costituzionale. A tal fine, in relazione agli artt. 1, comma 2;

3;

48, comma 2 e 4;

56, comma 1;

67;

117, comma 1;

138 Cost. e 3 Prot. 1 CEDU, ha eccepito, in via incidentale, l'illegittimita' costituzionale, quanto all'elezione della Camera dei deputati, degli artt. 1, comma 1;

4, comma 2;

59;

83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005;

quanto all'elezione del Senato, degli artt. 14, 16, 17, 19, 27 del d.lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005;

inoltre, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale degli artt. 14-bis, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957 e 8 del d.lgs. n. 533/1993, nel testo vigente, a causa della dedotta limitazione del potere del Presidente della Repubblica. Nel giudizio di primo grado sono intervenuti ad adiuvandum venticinque cittadini elettori e si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno. Il Tribunale di Milano, con sentenza 18 aprile 2011, ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilita' delle domande per difetto di giurisdizione e insussistenza dell'interesse ad agire, nel merito ha rigettato le domande giudicando manifestamente infondate le proposte eccezioni di illegittimita' costituzionale. Il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Milano, nel quale i convenuti hanno reiterato le eccezioni preliminari gia' proposte, e' stato definito con sentenza 24 aprile 2012 che ha rigettato l'appello, giudicando manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalita'. Infatti, ad avviso dei giudici di merito, il principio del voto uguale deve intendersi nel senso formale che «nell'urna ogni voto e' "uguale" agli altri voti, ha lo stesso "valore" quale che sia il censo, il sesso o altra connotazione del votante ed identica uguaglianza di "peso" si riscontra nello scrutinio e nei conteggi»;

anche il principio del voto diretto deve intendersi nel senso formale di contribuire «direttamente all'elezione dei rappresentanti parlamentari, a differenza di altri sistemi elettorali di secondo grado in cui l'elettore designa un proprio rappresentante a far parte di un collegio piu' ristretto che poi elegge il componente dell'assemblea legislativa»;

quanto al sistema delle cd. «liste bloccate», a causa dell'eliminazione del voto di preferenza, la corte, premesso che la Costituzione non garantisce ne' assicura il voto di preferenza, ha osservato che rimane pur sempre la liberta' dell'elettore di scegliere tra l'una e l'altra lista in cui e' ricompreso il candidato cui eventualmente avrebbe dato la preferenza;

i dedotti effetti distorsivi sul consenso elettorale (anche in relazione al premio di maggioranza) sono solo indiretti e non integrano lesioni costituzionali, ma hanno rilevanza come oggetto di valutazioni politiche ai fini dell'esercizio della discrezionalita' del legislatore;

ne' infine e' ravvisabile alcun pregiudizio delle prerogative del Capo dello Stato per effetto dell'indicazione del nominativo del «capo della coalizione» sulla scheda elettorale. Aldo Bozzi e gli altri cittadini elettori ricorrono per cassazione formulando tre motivi illustrati da memoria. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno non hanno svolto attivita' difensiva. Motivi della decisione 1. - Nel primo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale, i ricorrenti imputano ai giudici di appello di essersi limitati ad esaminare e a rigettare la questione di legittimita' costituzionale, senza motivare la decisione di rigetto nel merito della proposta domanda di accertamento, in tal modo violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e le norme che prevedono l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 111, comma 6, Cost.;

132 n. 4 c.p.c.;

118 disp. att. c.p.c.), 1.1. - Il motivo e' infondato, La Corte territoriale, avendo rigettato le eccezioni di illegittimita' costituzionale delle norme censurate della legge n. 270/2005, ha implicitamente rigettato nel merito la domanda proposta, escludendo la rilevanza giuridica della dedotta lesione del diritto di voto, in quanto imputabile all'esercizio di un potere (legislativo) discrezionale e insindacabile in materia elettorale. 2. - Nel secondo motivo i ricorrenti imputano alla corte di merito di avere erroneamente rigettato l'eccezione di illegittimita' costituzionale di norme nelle quali, secondo una diffusa opinione dottrinaria, sono presenti diversi profili intrinsecamente irrazionali e "aspetti problematici" (Corte cost. n. 13/2012, n. 15 e 16/2008). Essi reiterano l'istanza di rimessione alla Corte costituzionale delle medesime questioni di costituzionalita' gia' sollevate (in particolare con riguardo...

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