N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2012

P.Q.M.

A norma degli artt. 137 cost. e 23 legge n. 87 del 1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992, in combinato disposto con 1' art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, nella parte in cui prevedono per la dirigenza sanitaria la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti, e cioe' fino al sessantasettesimo anno d' eta', e non la facolta' di permanere in servizio, su istanza dell'interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo', con il limite di permanenza del settantesimo anno di eta' e l'altro di non dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti', in riferimento agli artt. 38, comma e 3, comma 1, cost.;

Sospende il presente giudizio;

Ordina alla cancelleria di trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di notificarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addi' 18 maggio 2012

Il Presidente e relatore: De Angelis

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello tra Azienda sanitaria locale n. 5 spezzino rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Ciminelli in forza di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via S.S. Giacomo e Filippo 15/5 contro Giuseppe Rinaldi rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Valettini ed Emanuele Buttini in forza di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Matteo Caniglia Cogliolo in Genova, galleria Mazzini n. 7/10

Osserva 1. - E' accaduto che l'Azienda sanitaria locale n. 5 spezzino (da ora: Asl) abbia disposto la cessazione del servizio di Giuseppe Rinaldi, proprio dirigente medico con incarico di direzione complessa cure primarie, al compimento del sessantasettesimo anno d'eta' (1° aprile 2010), in quanto a suo dire cio' era imposto dall' art.

15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992, che, in combinato disposto con l'art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, prevedeva anche per la dirigenza medica la 'facolta'.... di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti', e cioe' appunto fino al sessantasettesimo anno d'eta'.

L'Asl ha poi riammesso in servizio Rinaldi dal 1° febbraio 2011 a seguito della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, il cui comma 1 dell' art. 22 estende la facolta' di permanere in servizio anche '....su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo', stabilendo altresi' che 'In ogni caso il limite massimo di permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti', ed il cui comma 3 del medesimo articolo prevede che 'Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n...

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