N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4778 del 2011, integrato con motivi aggiunti, proposto da Abbonato Rosa, Acciari Esimio Umberto, Acri Vincenzo,

Alfano Federica, Amato Saverio, Ambrosio Valeria, Anselmi Rita,

Armagno Francesco, Baldari Maria, Baldassarre Lucrezia, Baldi Mariano, Balzano Renato, Barbadoro Alceo, Bartolini Antonio, Bellini Maria, Bernabei Francesco, Boffula Maria, Bonadio Giuseppe, Bonvicini Francesco, Brienza Massimo, Bronzetti Marcello, Bugiaretti Alessandro, Calestani Paola, Cangiano Raffaele, Capponi Margherita,

Carbone Claudia, Casella Roberto, Catanzariti Caterina, Catta Giuseppe, Cavallaro Rosa, Cervo Gennaro, Chiavaro Marco, Cioffi Massimo, Coleti Patrizia, Compagnone Mauro, Contaldo Alfonso,

Crisolini Malatesta Patrizia, Cuoccio Nicoletta, Cuomo Antonio, Daino Giuseppe, Dainotti Giuseppe, Dainotti Francesco, De Angelis Saverina,

De Luca Mauro, De Luca Carmine Tommaso, De Martino Roberto, De Rosa Luisa, Del Grosso Sergio, Dell'Anno Pasquale, Di Buono Giuseppe, Di Clemente Roberta, Di Fraia Laura, Digilio Giuliana, Drago Francesco,

Esposito Claudio, Esposito Daniela, Fabiani Sandro, Ferace Giovanni Maria, Ferola Fabio, Ferraiuolo Giancarlo, Filacchione Leandra, Fiori Mauro, Flaviano Federico, Forenza Sonja, Fraioli Valeria, Galassi Paolo Luigi, Galiero Salvatore, Galietta Renato, Gianassi Gianni,

Giannini Graziano, Gunnella Massimo, Iannelli Marco, Infantino Angelo, Inverso Anna, Iuliano Pasqualina, La Farina Angelo, La Franca Giacomo, La Medica Ferdinando, La Monica Filomena, Lasco Michele,

Lefosse Mirella, Lenzi Alessandra, Liccardo Felice, Magnanini Vittorio, Mancone Rocco, Mandarano Annarita, Maoloni Silvio, Mariani Francesca, Marotta Luigi, Masino Antonia, Mastrorilli Vito,

Mastrovita Sara, Mazzarella Giovanni, Milan Aldo Enrico, Montanari Sandro, Nouglian Silvana, Novello Arianna, Pacifico Enrico,

Palmentieri Stefano Maria, Panarese Antonio, Panetta Roberto,

Perlingieri Stefania, Perri Bruna, Perrucci Teresa, Petrone Giuseppina, Pinelli Anna, Pino Alessandro, Pischedda Antonio, Pizzolo Alberto, Polcaro Antonietta, Polizzi Maria Adelaide, Pomella Lucia,

Pompili Roberto, Pontellini Claudio, Ponziani Emesto, Ragazzoni Nella, Ragucci Gennaro, Resta Antonio, Ricca Angelo, Ricchiuti Marco,

Ridolfi Paola, Rivelli Federica, Rivelli Barbara, Robertazzi Riccardo, Romanelli Cristina, Romano Gaetano, Rosiello Pompeo,

Rossini Ciro, Russo Linda, Sabella Angela, Salandri Luca, Santucci Alfredo, Sbardella Luca, Scavone Benedetto, Sciacchitano Francesco,

Sciarpelletti Carla, Severo Giuseppe, Sibilla Raffaella, Siciliano Antonio, Smurro Francesco, Solombrino Pellegrino, Spadaro Luigia,

Tagiullo Mario Tagliaferri Bruno, Tarallo Andreina, Tempestini Francesca, Tesauro Francesco, Tilli Paolo, Tirone Luciana, Trotta Gerardo, Veneziano Antonella, Viceconti Nicola, Vici Stefania,

Villoresi Cypraea, Votano Giulio, Vuosi Alberto, Zambuco Maddalena,

Zotta Domenico, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police e Giovanni Moscarini, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via Sesto Rufo n. 23;

Contro l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'istituto Nazionale di Statistica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo, della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011, pubblicata il 23 marzo 2011, con la quale sono state individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 1° maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' di ogni altro atto presupposto, ivi compresi: a) il Parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 11 gennaio 2011, reso su apposita richiesta dell'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato prot. n.

0068665 del 17 dicembre 2010 in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78/2010; b) ove occorra ed in parte qua, l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) i singoli provvedimenti individuali adottati in esecuzione della predetta delibera n. 114/11/CONS nei confronti dei singoli ricorrenti;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del nuovo elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 228 del 30 settembre 2011;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/11/CONS del 13 settembre 2011, pubblicata in data 11 novembre 2011, con la quale, in attuazione dell'art. 12, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n.

78/2010 e dell'art. 7 della suddetta delibera n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011,e' stata ridefinita la disciplina della I.F.R del personale dell'Autorita';

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il dott.

Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente con il ricorso introduttivo in punto di fatto premette che il Governo con il decreto-legge n.

78/2010, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', ha adottato, tra l'altro, un complesso di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico e che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni del tutto inopinatamente, attesa l'irrilevanza delle disposizioni adottate con il citato decreto-legge rispetto alla posizione dell'Autorita' medesima, ha provveduto con la impugnata delibera n. 114/11/CONS a dare attuazione ad alcune di tali disposizioni, tra le quali: a) l'art. 6, comma 12, con il quale sono state soppresse le diarie per le missioni all'estero; b) l'art. 9, comma 1, con il quale viene fatto divieto, per il successivo triennio, di incrementare il trattamento economico dei dipendenti pubblici rispetto a quello ordinariamente spettante nel 2010; c) l'art. 9, comma 2, con il quale viene prevista la riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti superiori a novantamila ed a centocinquantamila curo; d) l'art. 9, comma 21, con il quale viene disposto il blocco delle progressioni economiche per il triennio 2011-2013; e) l'art. 12, comma 7, con il quale viene previsto il pagamento dilazionato del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente); f) l'art. 12, comma 10, che prevede l'inclusione di tutto il personale dipendente nel regime del trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ.;

Considerato che con il ricorso introduttivo dei provvedimenti impugnati viene chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 2002/19/CE, n.

2002/20/CE e n. 2002/21/CE del 7 marzo 2002, nonche' della Direttiva n. 2009/140/CE del 25 novembre 2009. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2, 5, 27, 28, 38, lett. b), e 40 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'art. 1, commi 1 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Violazione e falsa applicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I ricorrenti - dopo aver analizzato la posizione occupata nell'ordinamento dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito denominata 'AGCOM'), nonche' la specifica disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico ed alle carriere del suo personale, al fine di evidenziare la piena autonomia ed indipendenza organizzativa e finanziaria dell'Ente, assicurata dall'ordinamento comunitario, dalla legge istitutiva dell'Ente medesimo, nonche' dalle altre norme dell'ordinamento nazionale affermano che esiste una stretta connessione tra le funzioni tipiche dell'AGCOM ed il meccanismo di finanziamento della stessa Autorita', prevalentemente basato su contributi posti a carico dei soggetti privati operanti nel settore delle comunicazioni. Pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, essi possono essere gravati di oneri economici solo nella misura necessaria per coprire i costi derivanti dall'attivita' svolta dall'AGCOM e, quindi, in presenza di una contrazione delle spese di esercizio dell'Autorita' derivante dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 78/2010 in materia di contenimento del costo del lavoro, 'una corretta applicazione dei principi comunitari imporrebbe una corrispondente riduzione dei contributi richiesti agli operatori privati...

In caso contrario, e cioe' in base allo scenario delineato dalla delibera impugnata, la contrazione dei costi di funzionamento dell'AGCOM non accompagnata da alcuna revisione della contribuzione privata implica un'imposizione a carico degli operatori di oneri incongrui e sproporzionati, la quale finirebbe per dare luogo ad una vera e propria nuova tassazione, mascherata, indiretta e distorta, in assenza della necessaria immediata copertura legislativa, in un ambito in cui l'azione del Legislatore interno in tal senso risulta, strettamente vietata dal diritto dell'Unione'. Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che 'l'automatica applicazione all'AGCOM delle previste misure di riduzione dei costi andrebbe ad incidere solo in minima parte su importi gravanti sulle casse pubbliche, colpendo per converso in misura pressoche'...

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