N. 200 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2012

IL TIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 3894 del 2012, proposto da Cistema Alberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lirosi ed Angelo Clarizia, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro:

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t.;

Consiglio superiore della magistratura, nella persona del Presidente p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento:

dell'ordinanza n. 62/2012 emessa il 17 maggio 2012 dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nella parte in cui e' stato disposto il trasferimento provvisorio del dott. Cisterna al Tribunale di Tivoli;

nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ed in particolare della Circolare del C.S.M. n. 12046 dell'8 giugno 2009, paragrafo XXVII, nella parte in cui attribuisce alla Sezione Disciplinare la possibilita' di indicare la sede e l'ufficio di destinazione in caso di trasferimento cautelare d'ufficio.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2012 il dott.

Roberto Politi; uditi altresi' i procuratori delle parti come da verbale d'udienza;

Premette il ricorrente, in servizio dal 6 marzo 2002 con funzione di Sostituto Procuratore Nazionale antimafia presso la Direzione Nazionale Antimafia in Roma, di essere stato nominato Procuratore Nazionale antimafia aggiunto, con contestuale attribuzione delle funzioni semidirettive, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 ottobre 2010. Il 18 ottobre 2011, la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura deliberava l'apertura, a carico del ricorrente, di una procedura di trasferimento d'ufficio ex art. 2 del r.d.lgs. n. 511/1946, avente a presupposto una vicenda insorta presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Il 19 marzo 2012 la Commissione proponeva al Plenum il trasferimento d'ufficio del dott. Cisterna a funzioni diverse da quelle di coordinamento nazionale antimafia.

Nelle more, l'interessato aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, risultando destinatario di una delle due proposte rassegnate dalla competente Terza Commissione al Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

A fronte della deliberazione, assunta da quest'ultimo, in favore dell'altro magistrato designato, il dott. Cisterna proponeva ricorso, accolto con sentenza passata in giudicato della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 2295 del 18 aprile 2012.

Il successivo 3 aprile, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione esercitava, nei confronti del magistrato, azione disciplinare con contestuale richiesta di trasferimento cautelare ad altre funzioni, ex art. 13 del r.d.lgs. n. 511/1946.

Con l'avversata ordinanza, la Sezione Disciplinare disponeva il trasferimento in via cautelare dell'interessato presso il Tribunale di Tivoli.

Insorge il dott. Cisterna avverso tale provvedimento - nella parte in cui individua le funzioni giudicanti da esercitare presso la sede da ultimo indicata; e dispone il relativo trasferimento - alla luce dei seguenti argomenti di doglianza:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109. Violazione e falsa applicazione della 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109. Violazione e falsa applicazione del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Incompetenza. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere. Eccesso di potere per disparita' di trattamento.

Violazione dell'art. 107 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di organizzazione giudiziaria.

Contesta la parte che, alla luce del quadro normativo di riferimento relativo alle fattispecie di trasferimento d'ufficio dei magistrati ad altra sede (articoli 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109), in relazione al fondamentale referente di cui all'art.

107 della Costituzione, la gravata determinazione sia stata assunta da organo (la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura) incompetente, in quanto la relativa attribuzione sarebbe esclusivamente esercitabile, su proposta della Terza Commissione, dal Plenum dell'Organo di autogoverno. Assume, in proposito, l'illegittimita' della Circolare del Consiglio Superiopre della Magistratura n. 12046 dell'8 giugno 2009, nella parte in cui (paragrafo XXVII) attribuisce alla Sezione Disciplinare la possibilita' di indicare la sede e l'ufficio di destinazione, nel caso di trasferimento cautelare d'ufficio del magistrato.

Nel ribadire come le relative attribuzioni spettino, diversamente, alla Terza Commissione (proposta) ed al Plenum (adozione del provvedimento di trasferimento), assume parte ricorrente che la previsione da ultimo richiamata si ponga in violazione dell'art. 107 della Costituzione, nella parte in cui opera un trasferimento di competenze della predetta Commissione (in via amministrativa) alla Sezione Disciplinare (in sede giurisdizionale).

L'ordinanza impugnata, inoltre, sarebbe illegittima nella parte in cui l'individuazione delle funzioni da esercitare presso il Tribunale di Tivoli determina la perdita (seppur temporanea) delle funzioni semidirettive delle quali il ricorrente e' investito, in violazione delle previsioni dettate dagli articoli 9 e 12 del d.lgs.

n. 109/2006.

Sotto il profilo procedimentale, da ultimo, l'esercizio delle funzioni in discorso da parte della Sezione Disciplinare ha precluso al magistrato interessato la facolta' di addurre le proprie osservazioni e/o preferenze in ordine alla sede di destinazione, prevista dalla Circolare in rassegna ai fini della formulazione della proposta al plenum da parte della Terza Commissione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Con memoria depositata il 1° giugno 2012, il dott. Cisterna ha ribadito e sviluppato il nucleo argomentativo gia' rappresentato con l'atto introduttivo del giudizio, ribadendo le esposte conclusioni.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilita' del gravame in ragione dell'affermato difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo; ed ha, ulteriormente, analiticamente controdedotto, conclusivamente invocando il rigetto dell'impugnativa in ragione dell'affermata infondatezza delle doglianze con essa sottoposte all'esame della Sezione.

L'istanza cautelare, ritenuta per la decisione alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2012,e' insuscettibile di immediata delibazione in quanto dubita la Sezione della legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n.

109, nella parte in cui suscettibili di essere interpretati nel senso dell'attrazione all'Autorita' giudiziaria ordinaria della cognizione giurisdizionale in ordine alla determinazione (amministrativa) di individuazione della sede di destinazione del magistrato, nel caso di trasferimento cautelare disposto nell'ambito del procedimento disciplinare, per contrasto con i parametri di cui agli articoli 3, 24, 97, 103 104 e 107 della Costituzione.

  1. Se i motivi della dubitata compatibilita' costituzionale delle suindicate disposizioni verranno infra illustrati, preme fin da ora sottolineare, ai fini della dimostrazione della rilevanza assunta ai fini del decidere dalla questione che la Sezione intende sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale, che la delibazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta e chiamata alla decisione all'odierna Camera di Consiglio, e' preclusa in difetto della appartenenza alla giurisdizione del giudice amministrativo della cognizione della relativa controversia.

    Milita in tal senso, con inequivoco significato, il disposto dell'art. 10, comma 2, c.p.a., nella misura in cui inibisce al giudice amministrativo l'adozione di misure cautelari nel caso in cui quest'ultimo dubiti della sussumibilita' della controversia nel plesso giurisdizionale al medesimo rimesso.

    Se e' pur vero che l'indicata disposizione disciplina l'ipotesi di proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione ex art.

    41 c.p.c., e' parimenti indubitabile che tale norma abbia posto una fondamentale coordinata ordinamentale, che non consente l'adozione (e, prima ancora, la delibazione) di provvedimenti cautelari laddove sia controversa l'attribuzione al giudice amministrativo della cognizione giurisdizionale in ordine alla presupposta controversia.

    In tal senso, ritiene il Collegio di non poter allo stato esercitare -anche alla luce dell'orientamento manifestato dalle Sezioni Unite della...

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