n. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2014 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Il Giudice designato, dott. Raffaella Calo' nella causa iscritta al n.185/2011 R.G. Aff. Cont. Lavoro sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28 gennaio 2014, letti gli atti di causa e preso atto delle istanze delle parti;

O s s e r v a 1. Con ricorso depositato il 1° febbraio 2011, il sig. Paoletti, premesso di' avere lavorato sino al 31 luglio 1995 alle dipendenze di ATAC s.p.a., di avere presentato domanda di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 4 comma 1 decreto-legge 25 novembre 1995 (convertito in legge n. 11 dei 5 gennaio 1996) e di avere visto la propria domanda accolta, ha esposto che l'INPS ha provveduto a liquidare la sua pensione con decorrenza 1° agosto 1995 calcolando la pensione sulla base dei contributi previdenziali effettivamente versati dal ricorrente al momento della cessazione del rapporto, considerando la maggiorazione fino a trentacinque anni solo ai fini del raggiungimento dell'anzianita' assicurativa e non anche ai fini della misura della pensione. 2. Il ricorrente ha dunque convenuto in giudizio l'ente previdenziale al fine di sentire accertare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione ET n. 453773 sulla base di un'anzianita' di 35 anni di contribuzione in applicazione del disposto dell'art 4 comma 1 del decreto-legge n. 501/1995, convertito in legge n. 11/1996 e, per l'effetto, sentire condannare l'INPS al pagamento in suo favore della somma di euro 15.816,77 per i ratei arretrati sino al 30 settembre 2010 nonche' dei ratei maturandi fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3. L'INPS, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda, sollevando due eccezioni preliminari: la mancanza del ricorso amministrativo e quindi l'improcedibilita' della domanda nonche' la decadenza ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 39/1970, cosi' come modificato dall'art. 38 lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge n. 111 del 2011, entrato in vigore nelle more del giudizio;

nel merito l'INPS domandava il rigetto della domanda in ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe allegato e provato che il pensionamento per cui e' causa non sarebbe avvenuto per eccedenze strutturali, ed eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale o decennale del diritto affermato dal ricorrente. 4. Con note autorizzate dal Tribunale e depositate in data 8 febbraio 2012, il ricorrente ha affermato la contrarieta' dell'art. 38 comma 1 lettere c) e d) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cosi' come interpretate dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Agrati e altri c. Italia;

in particolare il ricorrente ha lamentato la violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 6 della CEDU nonche' la irragionevolezza dell'intervento normativo, attesa la violazione del principio di legittimo affidamento riposto dal ricorrente su una determinata situazione giuridica e segnatamente sulla inapplicabilita' della decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 39/70 nelle ipotesi di domanda avente ad oggetto la riliquidazione della prestazione previdenziale gia' parzialmente riconosciuta dall'INPS. Il ricorrente domandava dunque al Tribunale di disapplicare lo ius superveniens in contrasto con la CEDU ovvero di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 d.P.R. n. 39/1970, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 98/2011. 5. Tanto premesso sui fatti di causa, ritiene il Tribunale che l'eccezione di improcedibilita' della...

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