n. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 663 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Admiral Bet Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3;

Contro: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e' difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

A.S.S.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 664 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Eurobet Italia Srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3;

Contro: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura. Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma;

via dei Portoghesi n. 12;

A.S.S.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 781 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Savini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3;

Contro: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

A.S.S.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento: quanto al ricorso n. 663 del 2012 ed al primo ricorso per motivi, aggiunti proposto nel relativo giudizio, dei seguenti provvedimenti dell'A.A.M.S.: 1) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1022 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione de minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 123.009,93;

2) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1119 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 64.707,99;

3) prot. 2011/51060/Giochi/VO/Conc. 1123 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 57.589,08;

4) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1451 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 125.586,06;

5) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1503, in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 163.571,33;

6) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1572 in data 23 dicembre 2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 156.112,89;

7) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 663 del 2012, dei seguenti provvedimenti dall'A.A.M.S. in data 15 giugno 2012: 1) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1503, con il quale, in relazione alla concessione n. 1503 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R:. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2006 ed il 2007 sono state riconosciute somme a credito della societa' ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 94.580,79;

il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 15.763,46, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;

2) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1022, con il quale, in relazione alla concessione n. 1022 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' stata riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 137.712,93;

il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 22.592,16, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;

3) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1123, con il quale, in relazione alla concessione n. 1123 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' stata riconosciuta una somma a credito della societa' ricorrente), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euri: 45.099,99;

il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 7.516,66, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;

4) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1119, con il quale, in relazione alla concessione n. 1119 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 73.449,89;

il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con a un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 12.241,65, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;

5) n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1572, con il quale, in relazione alla concessione n. 1572 rilasciata alla societa' ricorrente, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito relativo al 2011, calcolato con la predetta riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 153.721,53;

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