N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Il giudice Marco Viani nella causa iscritta al n. 379/10 r.g.

promossa da C.M. ricorrente con gli avv.ti Franco Scarpelli, Paolo M.

Angelone e Claudio Marelli Contro Ministero della Salute, convenuto con l'Avvocatura dello Stato ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione.

Osservato quanto segue.

  1. Con ricorso depositato il 19 marzo 2010 C.M., titolare di indennizzo ai sensi della legge n. 210/92 in quanto soggetto danneggiato da epatite cronica HCV e HBV post-trasfusionale, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria della indennita' integrativa speciale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/92.

    Il C. espone che l'allora Ministro della Sanita' ha riconosciuto nel suo caso il nesso di causa fra la somministrazione di emoderivati e la epatoptia cronica da HCV e HBV ascrivibile alla VIII categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/41, che in data 8 maggio 1997 la Direzione Provinciale del Tesoro di B, gli ha comunicato il riconoscimento del diritto all'indennizzo nella misura prevista in relazione alla VIII categoria della tabella A allegata al d.P.R. n.

    834/81 con decorrenza maggio 2001, e che tuttavia tale indennizzo gli e' sempre stato corrisposto con rivalutazione unicamente della prima delle due voci di cui si compone (e cioe' di quella determinata nella misura prevista dalla tabella B allegata alla legge n. 177/96) e non anche di quella costituita dalla recte da una somma pari alla] indennita' integrativa di cui alla legge n. 324/59.

    Il Ministero resiste alla domanda sostenendo che la rivalutazione e' dovuta soltanto sulla componente dell'indennizzo costituita dall'assegno determinato nella misura di cui alla tabella B ed eccependo comunque la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. per i ratei maturati oltre un decennio prima della notifica del ricorso.

  2. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 210/92, come modificato dalla legge n. 238/97:

    'L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della Legge 2 maggio 1984, n. 111.

    L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

    'L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria'.

  3. In giurisprudenza di legittimita' si e' interpretata la disposizione, a partire da Cass., 15894/05, nel senso che anche la somma integrativa di cui alla prima parte del comma 2 dell'art. 2 fosse rivalutabile:

    'L'indennizzo in questione consta, come risulta dalla richiamata disposizione normativa, di un importo fisso ex lege assegno reversibile per quindici anni -(art. 1 - comma 1 - e all'art.

    2 - comma secondo - della legge n. 210/1992) e dell'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge n. 324 del 1959 (art. 2 -comma 2 - della legge n. 210/1992).

    'Cio' precisato, non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente -indennita' integrativa speciale -, atteso peraltro che quest'ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in se' il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell'amministrazione ricorrente, non lo ha conservato a seguito del c. d. taglio della scala mobile riguardante l'indennita' di contingenza in generale e la stessa indennita' integrativa speciale (si richiama al riguardo l'art. 3 del DL. n. 70 del 1984 - convertito dalla legge n. 219 del 1984 - che dal 1 maggio 1984 fisso' in non piu' di due i punti di variazione della misura di tali indennita'; si richiama altresi' il protocollo d'intesa del 31 luglio 1992, con cui il Governo e le parti sociali presero atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari).

    'Orbene l'indennita' integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalita', ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilita' secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art. 2 primo comma - della legge n...

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