n. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2013 nel procedimento in epigrafe indicato, osserva quanto segue. 1. Fatto e svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2011, Montanari Enza proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 147/2011, emesso dal Tribunale di Pinerolo in data 30 marzo 2011, con il quale Cerutti Alberto Rinaldo le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 51.645,68, da lei asseritamente ritenuta sine titulo, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. In sede di udienza di prima comparizione e trattazione, il convenuto opposto chiedeva venisse concessa la provvisoria esecutorieta' al decreto ingiuntivo opposto ed entrambe le parti instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Il giudice, con provvedimento depositato in data 16 febbraio 2011, non concedeva la provvisoria esecutorieta' al provvedimento monitorio opposto e concedeva alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie, riservandosi di provvedere sulle richieste di prova alla scadenza dei suddetti termini;

con ordinanza del 5 settembre 2012 ammetteva parte delle prove richieste dalle parti, delegando all'assunzione dei mezzi istruttori il giudice onorario del Tribunale di Pinerolo;

ai sensi dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c., in considerazione del proprio carico di lavoro e dell'esigenza di definire in via prioritaria procedimenti di piu' risalente iscrizione a ruolo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni alli 22 ottobre 2013. All'udienza del 14 gennaio 2013, esaurita l'istruttoria orale, il procuratore di Montanari Enza, rilevato che l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni era successiva al 13 settembre 2012 e, dunque, si sarebbe dovuta tenere presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 9 comma 1 d.lgs. n. 155/2012, eccepiva l'incostituzionalita' del decreto legislativo delegato e della relativa legge delega, chiedendo termine per il deposito di memoria difensiva;

il giudice onorario di Tribunale concedeva il termine richiesto e rimetteva la causa al magistrato assegnatario del procedimento per la decisione sull'eccezione di costituzionalita' formulata. Ritiene la scrivente che: 1) le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata, con conseguente soppressione dello stesso e accorpamento al Tribunale di Torino, nonche' dell'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 siano non manifestamente infondate, per le ragioni che verranno esposte nei paragrafi che seguono;

2) la questione di costituzionalita' sia rilevante nel presente procedimento;

3) sia conseguentemente necessario disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinche' si pronunci sulla questione, sospendendo nelle more il procedimento in epigrafe indicato. 2. Le disposizioni normative impugnate. Il decreto legislativo 155/2012, emesso in forza della delega contenuta nella legge 148/2011, per quanto qui rileva, dispone, all'art. 1, che siano soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata, nel cui elenco e' compreso il Tribunale di Pinerolo;

ai sensi dell'art. 9 del decreto in esame, le udienze fissate per una data successiva a quella desumibile dall'art. 11 comma 2 della medesima legge (dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo) sono tenute dinanzi all'ufficio competete a norma dell'art. 2, ovvero, nel caso del Tribunale di Pinerolo, innanzi al Tribunale di Torino. L'art. 1 della legge 148/2011, al primo comma, contiene la conversione, in legge, del d.l. 138/2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, con le modificazioni riportate in allegato al medesimo testo normativo. Il secondo comma della disposizione prevede che: il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

  1. ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

  2. ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti;

  3. procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accolpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

  4. assumere come prioritario linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

  5. garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

  6. prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

  7. prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;

  8. prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

  9. prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

  10. prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in...

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