N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2007

IL GIUDICE DI PACE Premesso che in data 14 settembre 2006 il Pubblico Ministero di Livorno Dott.

Massimo Mannucci ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Bracaloni Juri imputato per il reato p. e p. dall'art.

590 cp commesso il 6 settembre 2003, con la seguente motivazione:

'esaminati gli atti del procedimento penale indicato a margine, letti i commi IV e V dell'art. 157 C.p., come modificato dalla L. 251/05 che indica un termine prescrizionale di tre anni per ipotesi di reato per le quali la legge prevede una pena diversa da quella detentiva o pecuniaria. Ritenuto evidente il riferimento ai soli reati di competenza del Giudice di Pace per i quali e' contestualmente prevista la sanzione pecuniaria come alternativa alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilita' (art. 52 comma 2 lett.

1) d.lgs. n. 274/2000). Ritenuto che, pertanto, anche in ossequio al principio del favor rei', deve applicarsi il piu' breve termine prescrizionale di tre anni. Rilevato che il reato oggetto del presente procedimento, commesso da almeno un triennio deve ritenersi estinto per prescrizione.' Rilevato che non e' possibile addivenire all'archiviazione del presente fascicolo senza risolvere la presente questione di legittimita' costituzionale che viene sollevata d'ufficio in ordine al 157 v°c C.P.;

Rilevato che la questione non e' manifestamente infondata per i seguenti motivi:

la nuova formulazione dell'art. 157 c.p. prevede che 'il reato si estingua decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, entro un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ed a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria', tuttavia il comma V dello stesso art. 157 prevede:

'quando per 11 reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica 11 termine di tre anni' ;

in effetti questo comma V pare applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace perche' le uniche pene attualmente previste dalla legge che non rientrano nel concetto ne' di pene detentive ne' di pene pecuniarie sono 'la permanenza domiciliare ' ed 'il lavoro di pubblica utilita'' previsti dal d.lgs. 274/2000 (l'art.

53 n° 2 precisa 'il condannato alla permanenza domiciliare non e' considerato in stato di' detenzione');

tuttavia, l'art. 52 d.lgs. 274/00 non dispone sempre che il Giudice di Pace applichi la sanzioni della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT