N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2011

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 304/2010 R.G.L., promossa da Acucella Antonio, residente in Castiglione Torinese (Torino), rappresentato e difeso per procura speciale 19 marzo 2009 a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dagli avvocati Pier Costanzo Raineri e Nicola Peretti presso il cui studio in Torino, via Fabro, 6, e' elettivamente docimiliato, appellante;

Contro Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con sede in Roma, via Pinciana n. 35, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rag. Paolo Saltarelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Fusillo, Daniela Garreffa e Luca Mastromatteo in via disgiunta tra loro, come da procura a margine del presente atto e domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Mastromatteo, in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 83, appellata.

Con ricorso depositato in data 30 marzo 2009, il rag. Antonio Acucella citava in giudizio la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) ed esponeva quanto segue:

iscritto alla cassa convenuta dal 19 giugno 1989, e titolare di posizione assicurativa presso l'Inps, aveva presentato domanda per ottenere la pensione di anzianita' 'totalizzata' ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006;

a seguito di delibera n. 918 del 12 settembre 2008 della Giunta esecutiva, la Cassa gli aveva comunicato che la pensione di anzianita' totalizzata era stata determinata nella misura annua lorda di euro 3.436,13, con importo lordo mensile pari ad euro 264,32;

nella determinazione della quota di pensione, la Cassa aveva dato formale applicazione dei criteri di liquidazione stabiliti dall'art. 4 decreto legislativo n. 42/2006, che risultavano meno favorevoli rispetto a quelli previsti dal Regolamento di esecuzione della Cassa entrato in vigore in data 1° gennaio 2004;

in particolare, se la liquidazione fosse avvenuta secondo i criteri di detto Regolamento, avrebbe ottenuto una pensione annua lorda pari ad euro 6.980,45.

Sulla base di tali premesse, deducendo che l'art. 4 del decreto legislativo n. 42/2006, nello stabilire direttamente le modalita' di liquidazione del trattamento, violava i criteri stabiliti dalla legge delega n. 243/2004 che, all'art. 1, comma 2, letta o), prevedeva che il trattamento pensionistico fosse stabilito da ogni ente 'secondo le proprie regole di calcolo', chiedeva in via preliminare e pregiudiziale che la questione fosse rimessa alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 76, 3 e 38 della Costituzione e che nel merito fosse dichiarato il suo diritto alla liquidazione della quota di pensione provvisoria di anzianita' da totalizzazione maturata presso la Cassa convenuta 'secondo le regole di calcolo proprie della Cassa medesima alla data del pensionamento (1° febberaio 2008), nella misura annua lorda pari ad € 6.980,45', con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione del relativo importo mensile e delle differenze sulle mensilita' gia' corrisposte, oltre accessori.

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), costituendosi in giudizio, contestava le domande e deduzioni...

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