DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42 - Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi

Coming into Force03 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/16/006G0058/CONSOLIDATED/20140116
Enactment Date02 Febbraio 2006
Published date16 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.39 del 16-02-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita'

  1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

  2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione che:

    1. il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere un'anzianita' contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;

    2. sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

  3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita'

  1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a tre anni , al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

  2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione che:

    1. il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere un'anzianita' contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;

    2. sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

  3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto...

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