n. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2012 -

IL TRIBUNALE Nella causa n. 256/2010, promossa da Rosa Maria Ascoli, residente in Pinerolo, via Benedetto Croce n. 5, ed elettivamente domiciliata in Pinerolo, via Bignone n. 85/12, presso lo studio degli avvocati Silvia Conti e Michela Brudaglia, che la rappresentano e difendono per procura del 25 gennaio 2010 a margine dell'atto di citazione;

attrice;

Contro Giacomo Ascoli, residente in Pinerolo, via Moirano n. 18, e Vincenzo Ascoli, residente in Pinerolo, via Carducci n. 32, entrambi elettivamente domiciliati in Pinerolo, via Saluzzo n. 35, presso lo studio dell'avvocato Claudio Galetto e dell'avvocato Valerio Airaudo, che li rappresentano e difendono per procura del 22 aprile 2010 a margine della comparsa di costituzione e risposta, insieme con gli avvocati Franco Manassero e Cesarina Manassero, che li rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 13 dicembre 2010;

convenuti. Ha pronunciato la seguente ordinanza. Lo svolgimento del processo. Rosa Maria Ascoli agisce nei confronti di Giacomo e di Vincenzo Ascoli per vedersi riconoscere l'intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di usufrutto sull'appartamento sito in Pinerolo, via Benedetto Croce n. 5, e del quale i convenuti sono comproprietari in forza di successione mortis causa. Espone la Ascoli di aver sempre vissuto nell'immobile con lo zio, Carmine Ascoli, dante causa di Giacomo e di Vincenzo, partecipando alla vita familiare e comportandosi, di fatto, come un'usufruttuaria. Replicano i comproprietari, nel chiedere il rigetto della domanda, che l'attrice fu una mera ospite dello zio e che aver abitato a lungo con lui sotto lo stesso tetto non le attribuisce alcun diritto. Il 21 maggio 2010 si e' svolta l'udienza di prima comparizione;

depositate e scambiate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., all'udienza del 9 novembre 2010 si e' provveduto sulle prove ed il 4 maggio 2011 sono state assunte le testimonianze. All'udienza del 22 ottobre 2012, fissata per la precisazione delle conclusioni, la necessita' di definire prima le cause iscritte a ruolo anteriormente all'anno 2010 (nel rispetto del «Programma Strasburgo per i Tribunali Ordinari del Distretto - prescrizioni e consigli per la trattazione delle cause civili», redatto dal Presidente della Corte d'Appello di Torino il 16 maggio 2011) ha imposto il rinvio, per gli stessi incombenti, all'udienza del 18 aprile 2014, davanti al Tribunale di Torino. Le parti, a questo punto, hanno eccepito «... l'incostituzionalita' della legge 14 settembre 2011 n. 148 recante la conversione del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 per violazione degli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, perche' inserisce la delega al Governo all'interno di un decreto-legge finanziario convertito;

eccepiscono l'incostituzionalita' dell'art. 1 tabella A del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 in relazione agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, perche', quanto alla soppressione del Tribunale di Pinerolo, viola i parametri indicati nella legge delega all'art. 1 comma 1 lettera B) nella parte in cui sottolinea la necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, e lettera E, in quanto non rispetta il riequilibrio di competenze territoriali demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensioni;

lo stesso art. 1 tabella A viola l'art. 3 della Costituzione, ponendo di fatto ostacoli anziche' rimuoverli, impedendo il pieno sviluppo della persona umana nel raggiungimento della giurisdizione;

l'art. 1 tabella A viola inoltre l'art. 25 della Costituzione, distogliendo, di fatto, nei procedimenti in corso, il giudizio del giudice naturale precostituito per legge». La causa e' stata assunta a riserva. I termini ed i motivi delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 1. - L'art. 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011), con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 - una norma intrusa 1.A - La norma oggetto della questione. Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 148/2011 prevede: «Il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge». Il secondo comma prevede: «Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza...», sulla base di alcuni principi e criteri direttivi ai quali si accennera' nel paragrafo 2.B. 1.B - Le precedenti decisioni della Corte Costituzionale sui rapporti tra decreto-legge e legge di conversione. La Corte costituzionale ha ricostruito i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione in alcune decisioni, poste, tra loro, in linea di continuita';

da ultimo, nelle sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012. Nella sentenza n. 171 del 2007 e' stato, in sintesi, affermato che: la sussistenza dei requisiti...

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