N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 2466 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Emanuele Citro, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Lanata' presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Roma, via Primo Acciaresi, 15, contro Ministero della giustizia Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12 nei confronti di Cristina Mirti, non costituita per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo del giudizio del bando di concorso, per esami, per 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. del Ministro della giustizia del 15 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 dicembre 2009 - 4ª serie speciale - 'Concorsi ed esami', nella parte in cui, all'art. 2, non prevede l'ammissione al concorso per coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ma non si sono iscritti all'albo degli avvocati per ragioni di incompatibilita';

Di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale quanto ai motivi aggiunti della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 maggio 2010, nella parte in cui ha disposto 'di non ammettere al concorso il dott. Emanuele Citro, in quanto benche' avvocato, dichiara di non essere iscritto all'albo professionale come richiesto dal requisito di cui al punto 6, lett.

g), dell'art. 2 del bando, comunicata al ricorrente con nota del 19 maggio 2010 prot. n. 1917g/766 del Ministero della giustizia, notificata in data 29 maggio 2010;

Di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

  1. - Il ricorrente ha chiesto di partecipare al concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 dicembre 2009.

    Nella domanda di partecipazione ha fatto presente di essere abilitato all'esercizio della professione forense, ma di non essere iscritto all'albo in quanto giurista d'impresa (lavoratore subordinato).

    Sostiene che l'art. 2 del bando, nella parte in cui non ammette al concorso coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, gli causerebbe un ingiusto pregiudizio in quanto non gli consentirebbe di partecipare al predetto concorso.

    Di talche', ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: illegittimita' del bando di concorso impugnato per violazione di legge e per eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 160/2006 come modificato dalla 1egge n. 111/2007. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 d.lgs.

    1. 160/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007.

    L'art. 2 del bando di concorso sarebbe illegittimo nella parte in cui non avrebbe previsto l'ammissione al concorso di coloro che, dopo avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, non si sono potuti iscrivere all'ordine degli avvocati per ragioni di incompatibilita'. L'amministrazione, nel redigere il bando, avrebbe dovuto dare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2 d.lgs. n. 160/2006 come modificato dall'art. 1, legge n. 111/2007.

    Laddove il bando fosse ritenuto coerente con la normativa di riferimento, tale norma sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

    Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 maggio 2010, ha deliberato di non ammettere al concorso alcuni candidati, tra cui il ricorrente, in quanto 'benche' avvocati, dichiarano di non essere iscritti all'Albo professionale come richiesto dal requisito di cui al n. 6, lettera g), art. 2, del bando'.

    Il dott. Citro, pertanto, ha impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti sostanzialmente reiterativi delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio nonche' per eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria in quanto il C.S.M., nel non ammetterlo al concorso, non avrebbe considerato gli argomenti e le deduzioni esposte nella domanda di partecipazione al concorso.

    L'Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

    Con ordinanza n. 2903 pronunciata da questa sezione nella camera di consiglio del 30 giugno 2010, l'istanza cautelare e' stata accolta e, per l'effetto, il ricorrente e' stato ammesso con riserva al concorso.

  2. - La controversia in esame e' del tutto analoga ad altra, concernente l'impugnativa del precedente bando di concorso per l'ammissione in magistratura ordinaria, ed in relazione alla quale la sezione ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. f) del d.1gs. n. 160/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007 (ordinanza n. 20 dell'11 novembre 2008).

    La questione...

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