N. 360 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 2010

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunziato, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2010, la seguente ordinanza nel proc. n. 9/2010 Registro Estradizioni, relativo alla richiesta di consegna di N.M., nato a B (Romania) il ...., a carico del quale e' stato emesso mandato di arresto Europeo dal Tribunale di V. (Romania) in data 25 settembre 2008;

Sentita la relazione del Consigliere dott. Daniele Cappuccio;

Sentiti il Procuratore Generale e la difesa del Nica;

Letti gli atti, ivi compresi quelli depositati dalla difesa all'udienza;

Osserva Il Procuratore Generale ha chiesto disporsi la consegna del cittadino romeno N. M. - arrestato in Italia il 5 aprile 2010, in quanto destinatario di un mandato di arresto Europeo alla competente autorita' dello Stato di Romania - all'autorita' dello Stato di Romania, richiedente, ex legge n. 69 del 2005, ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della liberta' personale.

Risulta dagli atti che il ricorrente e' destinatario del mandato di arresto Europeo in data 25 settembre 2008 n. 9 del Tribunale di V.

(Romania), per il reato di tentato omicidio, perche' il 12 ottobre 2003, essendo venuto a rubare noci dalla zona del comune distretto V., ha avuto una discussione contraddittoria con la vittima B., di 60 anni, al quale ha dato con una mazza piu' colpi con una grande intensita' nella zona della testa, cosi' mettendo in pericolo la vita del B.

Per tale fatto, punito ai sensi degli artt. 20, 73 lettera B, 76, comma 2, 99 e 174 del codice penale romeno, il N. ha riportato condanna definitiva, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, emessa l'1 ottobre 2004 dalla Corte di appello di G. in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di V. l'8 luglio 2004, divenuta irrevocabile in forza di sentenza dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia - Sezione penale - del 17 febbraio 2005.

E' stata versata in atti documentazione (certificato storico di residenza e stato di famiglia), che dimostra che il N. ha effettiva residenza in Italia ed ha ivi istituito la sede principale anche dei suoi interessi affettivi: egli, in effetti, e' residente dal 17 settembre 2009 in V. (Ragusa), ove vive anche il suo nucleo familiare, composto in totale da cinque persone; a V. risulta, peraltro, essere nato, il ..., il figlio del N ancora, il N, in sede di udienza di convalida, ha chiesto di essere ammesso a scontare la pena residua, complessivamente pari ad un anno e venticinque giorni di detenzione, in Italia, in modo da poter stare vicino alla sua famiglia.

Cio' posto, va detto che, stando a costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 6ª n. 21669/2007, Kabrine), non puo' nella specie applicarsi il disposto della legge n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), il cui particolare regime si applica al solo cittadino italiano e non puo' estendersi in via interpretativa allo straniero residente in territorio italiano.

In altra decisione di legittimita' (Cass. Pen. sez. 6ª, n.

1421/2009 Markovic), si conferma testualmente, a proposito di un cittadino straniero condannato con sentenza definitiva, che 'non puo' trovare accoglimento la sua richiesta di scontare la pena in Italia, posto che, ai sensi della citata norma dell'art. 18, comma 1, lett.

r), tale possibilita' e' stata prevista per il solo cittadino italiano e non per lo straniero, quand'anche residente nel territorio dello Stato'.

Il cit. art. 18, comma 1, lett. r), riprende in forma di rifiuto della consegna la disposizione contenuta nell'art. 4, par. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto Europeo, che consente di non eseguire la consegna 'se il mandato d'arresto Europeo e' stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta', qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno'.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il particolare regime stabilito dalla legge n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), in tema di mandato esecutivo, si applica al solo cittadino italiano (Cass. pen. Sez. 6, n. 21669 del 31 maggio 2007 1º giugno 2007, Kabrine) e non puo' estendersi in via interpretativa allo straniero che risieda sul territorio italiano, in quanto la decisione-quadro 2002/584/GAI si limita a facoltizzare gli Stati membri dell'Unione Europea ad estendere le guarentigie, eventualmente riconosciute ai propri cittadini, anche agli stranieri residenti sul loro...

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