N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2012

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza collegiale nel procedimento civile iscritto al n. 34617/2011 R.G., avente ad oggetto ricorso popolare elettorale, promosso da:

Boccellino Giovanni, Di Lena Gennaro, Esposito Enrico,

Giustino Gennaro, Grillo Pasquale, Izzo Pietro, Maiello Andrea,

Petrellese Francesco, Valentino Pasquale, Espero Gennaro, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Parisi e Cerbone Luigi presso il cui studio in Napoli Via Sant'Aspreno n. 13 sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti, ricorrenti;

Contro Nespoli Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Sarro presso il cui studio in Napoli Viale Gramsci n. 19 e' elettivamente domiciliato, come da mandato in atti, resistente, e contro Comune di Afragola, in persona del legale rapp. p.t. convenuto contumace, e l'intervento del P.M., Sede, in persona del sostituto procuratore della Repubblica dott. Valeria Gonzalez y Reyero.

Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2011, i ricorrenti, anche consiglieri comunali in carica ad eccezione di Espero Gennaro, nella qualita' di cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Afragola, provincia di Napoli, chiedevano a questo Tribunale:

accertare la sussistenza in capo al Senatore Vincenzo Nespoli della causa di incompatibilita' tra la carica di Sindaco del Comune di Afragola e quella di Senatore della Repubblica italiana;

per l'effetto dichiarare la decadenza del Senatore Vincenzo Nespoli dalla carica di Sindaco del Comune di Afragola;

'quatenus opus' annullare, disapplicare, dichiarare nulla e/o, comunque, invalida la deliberazione del Consiglio Comunale, adottata nella seduta del 14 novembre 2011, con cui e' stata disposta la sospensione della discussione e della votazione circa la contestazione della causa di incompatibilita' sopravvenuta ex art. 69 del d.lgs n. 267/2000.

Premettevano in fatto che in data 13 e 14 aprile 2008 e nel successivo turno di ballottaggio del 28 e 29 aprile 2008 si erano svolte le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi del Comune di Afragola in esito alle quali era stato eletto alla carica di sindaco il resistente Nespoli Vincenzo, e che tale elezione era stata convalidata con delibera del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2008, n. 1.

Esponevano che Nespoli Vincenzo rivestiva anche la carica di Parlamentare nazionale in quanto proclamato eletto al Senato della Repubblica nella XVI legislatura. Dalla documentazione allegata risultava che Nespoli Vincenzo era stato eletto Senatore il 13 aprile 2008 e proclamato il 24 aprile 2008, con convalida in data 1° luglio 2008.

Deducevano che la circostanza che il Nespoli ricoprisse i due incarichi contemporaneamente era in contrasto con l'ordinamento vigente ed in particolare con gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, come risultanti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011 che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei citati articoli 'nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti'.

Affermavano, pertanto, che ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge cost. n. 87/53 le norme dichiarate incostituzionali non potevano piu' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e chiedevano che si provvedesse in tal senso.

Dopo aver richiamato ampiamente la parte motiva della sentenza costituzionale, affermavano che dalla stessa conseguiva una nuova causa di incompatibilita' che, alla stregua delle altre ipotesi gia' previste dal legislatore, costringeva il parlamentare - Sindaco o Presidente di Provincia - a rinunciare al doppio incarico e ad optare necessariamente per l'uno o per l'altro.

Rappresentavano che Nespoli Vincenzo, pur trovandosi nella situazione di incompatibilita' descritta, non aveva esercitato il diritto di opzione e, pertanto, doveva essere dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Afragola.

Riferivano inoltre che tale causa ostativa all'esercizio del mandato elettivo era stata oggetto di una formale contestazione da parte dei ricorrenti ex art. 69 del d.lgs. n. 267/2000, e che tuttavia il Consiglio Comunale nella seduta del 14 novembre 2011 aveva imposto il differimento della discussione rinviando ogni determinazione alla decisione della Giunta per le elezioni del Senato.

Conclusivamente i ricorrenti affermavano la sussistenza della loro legittimazione attiva all'esercizio dell'azione popolare ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto 'cittadini elettori' del Comune di Afragola e rassegnavano le conclusioni in premessa riportate.

2. Con provvedimento del 9 dicembre 2011, reso ai sensi degli artt. 702-bis cpc, in relazione all'art. 22 del d.lgs. n. 150/2011, e 70 del d.lgs. n. 267/2000, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza innanzi al Collegio per il successivo 17 febbraio 2012, assegnando termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso al resistente, al Comune di Afragola ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Acquisita l'attestazione della avvenuta notifica del ricorso nei termini perentori previsti, ed instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente Nespoli Vincenzo che chiedeva rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato.

Il Comune di Afragola rimaneva assente, per cui ne va dichiarata la contumacia.

3. Nel costituirsi, Nespoli Vincenzo formulava la richiesta di rigetto dell'avverso ricorso ed esponeva che la questione era stata gia' sottoposta nell'immediatezza delle elezioni sia al Consiglio Comunale in sede di convalida degli eletti che alla giunta delle elezioni del Senato. In particolare ricordava che il Consiglio Comunale di Afragola dell'11 giugno 2008 aveva comunque proceduto alla convalida degli eletti ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n.

267/2000 e che la Giunta delle Elezioni del Senato, cui spetta in via esclusiva ex art. 66 Cost. la deliberazione in ordine alla sussistenza delle cause di ineleggibilita'/incompatibilita' dei Senatori si era pronunciata a favore della compatibilita' nella seduta del 31 settembre 2009.

Riferiva altresi' che piu' di recente, prima della seduta del Consiglio comunale del 14 novembre 2011, su quesito proposto dal Segretario Comunale di Afragola, il Prefetto di Napoli aveva escluso la incidenza della Sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011 sul d.lgs. n. 267/2000 ed aveva affermato che si doveva ancora ritenere che l'unico organo legittimato a sancire esplicitamente le incompatibilita' scaturenti da detta sentenza era la Giunta per le elezioni.

Per completezza precisava che la Giunta per le elezioni del Senato si era di nuovo pronunciata sul punto in data 21 dicembre 2011 ed aveva affermato la compatibilita' tra la carica di Senatore e quella di Sindaco in quanto, secondo la Giunta, non era possibile estendere gli effetti della sentenza della Corte costituzionale alla situazione del Senatore Vincenzo Nespoli, trattandosi di fattispecie sulla quale la Giunta si era gia' pronunciata.

In diritto, la difesa di Nespoli Vincenzo affermava che il d.lgs.

n. 267/2000, nel disciplinare le cause di incompatibilita'/ineleggibilita', nulla prevedeva in relazione alla incompatibilita' del Parlamentare che intenda candidarsi a Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, giacche' l'art. 62 prevedeva l'incompatibilita' del Sindaco che intenda candidarsi al Parlamento, e esponeva che la sentenza della Corte costituzionale era intervenuta solo sugli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 53/1960, che regolano i requisiti necessari per la candidatura e l'elezione al Parlamento, sancendo una nuova causa di incompatibilita' alla carica di parlamentare per coloro che rivestono contemporaneamente la carica di Sindaco, la cui valutazione era riservata peraltro alla autodichia della Giunta per le elezioni ex art. 66 Cost.

La difesa del Nespoli eccepiva quindi l'inammissibilita' del ricorso per difetto di giurisdizione del G.O. ex art. 66 Cost.

Eccepiva altresi' l'inammissibilita' dell'azione popolare esercitata ex art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 perche' proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 c. 4 del d.lgs. n.

150/2011 decorrente dal 17 giugno 2008, data della delibera del Consiglio comunale di Afragola di convalida degli eletti.

La difesa di Nespoli Vincenzo affermava quindi che il ricorso era infondato in quanto al momento dell'elezione a Senatore ed a Sindaco nessuna fonte normativa prevedeva la incompatibilita' tra i due munera, e che la sua posizione giuridica si era consolidata ed era divenuta inoppugnabile a seguito delle pronunce del Consiglio Comunale di Afragola e della Giunta delle elezioni per cui sulla stessa non potevano riverberarsi gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale.

4. All'udienza di discussione del 17 febbraio 2012, sentito il relatore e le difese delle parti non comparse personalmente, il Pubblico Ministero ha svolto le sue conclusioni orali chiedendo dichiararsi la decadenza di Nespoli Vincenzo dalla carica di sindaco per incompatibilita' sopravvenuta con la carica di Senatore della Repubblica.

Quindi, il Tribunale, dopo essersi riservato, ha pronunziato la seguente ordinanza.

5. Preliminarmente osserva il Tribunale che non e' oggetto di contestazione la circostanza che i ricorrenti siano cittadini elettori del Comune di Afragola e che Nespoli Vincenzo ricopra contemporaneamente la carica di Senatore e la carica di Sindaco del Comune di Afragola con popolazione superiore a 20.000 abitanti, senza aver esercitato alcuna opzione.

In particolare, si deve osservare che i comizi elettorali relativi alle due cariche si sono svolti con una parziale coincidenza nelle giornate del 13/14 aprile 2008 per il Parlamento e per il primo turno delle elezioni comunali, e solo nelle giornate del 28/29 aprile 2008 per il ballottaggio delle...

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