N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 agosto 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 80 del 2011, proposto da Energie Verdi Trinitapoli S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Operamolla e Vincenzo Operamolla, con domicilio eletto in Bari, via Dante n. 201;

Contro:

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso la sede legale dell'Agenzia in Bari, corso Trieste n. 25;

Comune di Trinitapoli;

Provincia di Barletta Andria Trani.

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del provvedimento del 30 settembre 2010, notificato il 5 novembre 2010, di diniego dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa nel Comune di Trinitapoli;

nonche' di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, del parere reso il 12 luglio 2010 dall'Arpa Puglia e del parere reso il 12 luglio 2010 dal Comune di Trinitapoli;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 79 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Maurizio Sasso, su delega di Vincenzo Operamolla, Maria Liberti e Laura Marasco;

Fatto Con istanza del 12 maggio 2009, l'odierna ricorrente Energie Verdi Trinitapoli S.r.l. richiedeva alla Regione Puglia l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 'olio vegetale crudo' sito nel Comune di Trinitapoli e di potenza prevista pari a 56

MW.

In data 22 settembre 2009 la Regione Puglia richiedeva documentazione integrativa alla Energie Verdi Trinitapoli S.r.l., indicando in novanta giorni il termine entro cui la documentazione sarebbe dovuta pervenire.

In data 22 ottobre 2009 la societa' depositava la documentazione integrativa richiesta.

Il 2 marzo 2010 la Regione Puglia avviava il procedimento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 per l'autorizzazione unica e successivamente, il 24 giugno 2010, veniva convocata la conferenza di servizi.

In sede di conferenza di servizi del 12 luglio 2010 tutti gli Enti esprimevano il proprio parere favorevole e/o non negativo al rilascio dell'autorizzazione unica, salvo il Comune di Trinitapoli e l'Arpa Puglia che manifestavano il proprio parere sfavorevole.

Il responsabile del procedimento in sede di conferenza di servizi recepiva sia la segnalazione dell'Arpa, in merito alla necessita' di assoggettare il progetto al procedimento di autorizzazione integrata ambientale, sia le controdeduzioni della societa'.

Pertanto, invitava la societa' Energie Verdi Trinitapoli S.r.l.

'a depositare copia del progetto presso il Servizio Ecologia Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, al quale Ente deve essere trasmesso il presente verbale ed al quale si chiede un parere sulla necessita' dell'AIA'.

La Energie Verdi Trinitapoli S.r.l. depositava il progetto presso la Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 3 settembre 2010, in conformita' alle disposizioni del responsabile del procedimento.

In data 11 settembre 2010 la Regione Puglia notificava il preavviso di rigetto dell'autorizzazione unica, in cui erano menzionati i pareri contrari espressi dall'Arpa Puglia e dal Comune di Trinitapoli in sede di conferenza di servizi.

Il preavviso era fondato sul mancato rispetto 'del requisito previsto dall'art. 4 legge Regione Puglia n. 31/2008 che vieta la realizzazione in zona agricola di impianti a biomasse salvo che gli stessi non siano alimentati per almeno il 40% da filiera corta'.

La Energie Verdi Trinitapoli S.r.l., in data 20 settembre 2010 e 5 ottobre 2010, forniva le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto.

Con il gravato provvedimento datato 30 settembre 2010, ma spedito il 7 ottobre 2010 e ricevuto dalla Energie Verdi Trinitapoli S.r.l.

il 5 novembre 2010, la Regione Puglia rigettava la domanda di autorizzazione unica per il 'mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 31/2008 in materia di requisiti di filiera corta per gli impianti a biomasse in zona agricola'.

Con nota del 17 novembre 2010, la Provincia di Barletta Andria e Trani concludeva il procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione integrata ambientale, archiviandolo alla luce del diniego di autorizzazione della Regione Puglia.

Il provvedimento gravato ha quale unico presupposto la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della...

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