N. 391 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2010

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale n. 15/2010 del Ruolo Generale G.d.P. e n.

3327/09 R.G. a carico di Kokak Ilhami + Altri.

Nel corso del processo di cui all'epigrafe il giudicante, sollevava la questione di illegittimita' costituzionale dell'art.

10-bis, d.lgs. n. 286/1998 (limitatamente all'ipotesi di soggiorno illegale) e 16/1 d.lgs. n. 286/1998 e 62-bis d.lgs. n. 274/2000, come introdotti dall'art. 1/16 e 17 L. 94/2009 per contrasto con gli artt.

3, 25, 27, 97 della Costituzione, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante.

La rilevanza della questione attende alla statuizione sulla sanzione da comminare all'imputato, in caso di riconoscimento di responsabilita' penale, in applicazione della normativa di riferimento, delle cui disposizioni si dubita la legittimita' costituzionale.

La norma penale di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n.

286/1998, introdotta dall'art. 1, comma 16 della L. n. 94/2009, introduce un nuovo reato proprio dello straniero, la cui condotta consiste nel far ingresso o nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione delle norme contenute nello stesso decreto legislativo e nell'art. 1 della L. n. 68/2007. Si tratta di una contravvenzione punita con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, per la quale e' stata espressamente esclusa la possibilita' di estinzione del reato per oblazione.

La scelta legislativa ha comportato la criminalizzazione di una condizione (status) che fino alla data di entrata in vigore della novella era di competenza esclusiva dell'autorita' amministrativa. A partire da tale data, invece, tutti gli stranieri che varcano i confini italiani senza rispettare le norme in materia di ingresso nello Stato, nonche' tutti gli stranieri che sono presenti sul territorio nazionale senza essere autorizzati alla permanenza, non saranno piu' soltanto destinatari di provvedimenti (amministrativi) di espulsione o di respingimento, ma anche punibili per la nuova ipotesi contravvenzionale.

E' parere del rimettente che tale norma violi i principi costituzionali di materialita' ed offensivita' del diritto penale, oltre che i principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza dati dagli artt. 3, 25, 27 Cost., in combinato disposto, e i principi generali che informano la materia penale, che portano al ricorso alla sanzione penale unicamente ed esclusivamente per la protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e solo come estrema ratio. Si rileva infatti che la condotta...

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