n. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2012 -

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 217 del 2011, proposto da: Rossano Albatici, Marco Bee, Riccardo Ceccato, Giovanni Ciappelli, Diego Colombo, Roberta Cuel, Antonella Degl'Innocenti, Alessandra Di Ricco, Giuseppe Espa, Alessandro Fambrini, Roberto Gabriele, Paolo Gatti, Stefano Gialanella, Elena Maria Liverani, Carla Locatelli, Claudio Migliaresi, Gabriella Moretti, Antonella Motta, Amabile Penati, Sandra Pietrini, Gian Domenico Soraru, rappresentanti difesi dagli avv.ti Eugenio Barrile e Michele Kumar, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento, piazza Mostra n. 15;

Contro: Universita' degli Studi di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, sono per legge domiciliati;

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, piazza Dante, n. 15;

Per l'accertamento: del diritto dei ricorrenti a godere della progressione economica cosi' come prevista e disciplinata dagli articoli 36 e 38 del d.P.R. n. 382/1980 e del conseguente diritto a percepire l'adeguamento stipendiale e le differenze retributive legate alla maturazione delle c.d. classi biennali ed ai c.d. scatti biennali medio tempore eventualmente intervenuta;

del diritto dei ricorrenti a vedersi comunque computata, sia ai fini giuridici che economici, l'anzianita' da essi maturata nel periodo compreso tra 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013;

del diritto a' percepire «l'aumento», previsto, per i soli ricercatori in attesa di conferma, dopo il primo anno di servizio, dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 7/2005;

nonche', per quanto occorrer possa, per l'annullamento dei cedolini stipendiali nella parte in cui «bloccano» i c.d. contatori dell'anzianita' maturata in asserita applicazione dell'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010 come convertito in legge 30 luglio 2010 a 122;

per l'annullamento del c.d. «Patto di stabilita' per l'Universita'» nella parte in cui dispone per il personale docente l'esclusione della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e di qualsiasi altro atto collegato ancorche' non conosciuto ed eventualmente precedente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Universita' degli Studi di Trento, del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e della Provincia autonoma di Trento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

  1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe, tutti docenti universitari di ruolo (ordinari, associati, ricercatori) in servizio presso l'Universita' degli Studi di Trento, hanno contestato il blocco delle classi e degli scatti stipendiali previsto dal d.l. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, e applicato dall'Ateneo agli istanti sulla base dell'art. 9, comma 21, della citata legge n. 122/2010 (c.d. Finanziaria Tremonti), nonche' delle prescrizioni di recepimento dello stesso d.l. n. 78/2010, contenute nel c.d. «Patto di stabilita' per l'Universita'», approvato dalla Provincia autonoma di Trento e dall'Universita' di Trento, ai sensi dell'art. 9 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27. 2. Il Tribunale ha deciso con sentenza parziale in ordine alle doglianze dedotte con i primi tre motivi di gravame ed ha lasciato impregiudicata la censura di cui al quarto motivo, in cui i ricorrenti, in quanto destinatari delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del d.l. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, eccepiscono l'illegittimita' costituzionale di tale norma, recante il blocco delle dinamiche stipendiali per il triennio 2011-2013, per le seguenti ragioni: A) contrasto con l'art. 3 Cost. (violazione del principio di eguaglianza tra categorie di lavoratori sostanzialmente omogenee e addirittura interne al medesimo comparto). Il blocco degli adeguamenti e degli scatti previsto dal menzionato comma 21 sarebbe incostituzionale perche' colpisce una categoria di lavoratori (c.d. «non contrattualizzati»), lasciando immuni altre categorie ed, all'interno della categoria stessa, penalizzerebbe maggiormente i docenti con minore anzianita'. Inoltre, la durata del sacrificio economico non e' circoscritta ad un periodo breve ma si prolunga per ben tre anni e comunque violerebbe il principio di capacita' contributiva. Inoltre, l'esclusione di successivi recuperi rispetto ai meccanismi di adeguamento retributivo comporta effetti non transitori, ma permanenti ed irreversibili sulle future dinamiche retributive dei docenti universitari;

  1. contrasto con gli artt. 36 e 37 Cost. (violazione del principio della proporzionalita' tra retribuzione e prestazione lavorativa e del principio della parita' di retribuzione a parita' di lavoro). La citata normativa di cui all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010, comportante il blocco degli automatismi stipendiali (classi e scatti) legati all'anzianita' di servizio, violerebbe i principi di proporzionalita' di cui all'art. 36 della Costituzione, il quale intende tutelare il lavoratore, garantendogli un rapporto di corrispondenza tra la retribuzione e la quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le norme sub judice avrebbero un effetto diretto (per di piu' irrecuperabile) sulla retribuzione del lavoratore in senso drasticamente riduttivo, senza che vi sia alcuna proporzionalita' tra detto decremento della retribuzione e livello qualitativo e quantitativo dell'attivita' lavorativa prestata. Inoltre, il decurtamento dell'incremento della retribuzione...

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