n. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2014 -

TRIBUNALE DI TORINO in composizione monocratica III sezione penale Il Tribunale di Pinerolo in composizione monocratica nella persona del giudice del dibattimento Alberto Giannone, letti gli atti del processo nei confronti di M. G., nato a Pinerolo (Torino), libero contumace, difensore di fiducia: avv. Monica Bernardoni, del Foro di Pinerolo, con ivi studio in via Des Geneys n. 10, imputato del reato di cui all'art. 612 cpv. c.p., perche', estraendo un coltello dalla tasca con una lama, fissava A. V. e diceva testualmente alla stessa «Prima o poi te la faccio pagare». Con l'aggravante di aver commesso il fatto a mezzo di un'arma impropria alla pubblica udienza del 24 marzo 2014, ore 11, pronuncia (dandone lettura alle parti presenti ai sensi dell'art. 23 ult. comma legge n. 87/1953) la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). 1. Fatto e svolgimento del processo. L'imputato veniva tratto a giudizio a seguito di esercizio dell'azione penale da parte del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo (a seguito di c.d. «imputazione coatta» del g.i.p. del Tribunale di Pinerolo), mediante citazione diretta a giudizio depositata dal p.m. in data 26 febbraio 2013. Il giudice monocratico del dibattimento di Pinerolo (dott. Del Colle) fissava l'udienza di prima comparizione al 13 gennaio 2014, ore 14,30, avanti al Tribunale di Torino - Palazzo di giustizia di Pinerolo, via Convento di San Francesco (sede provvisoria, stante l'attivazione della procedura di utilizzo dei locali ex art. 8 d.lgs. n. 155/2012, poi definita con l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta con d.m. Ministro della giustizia 8 agosto 2013). Il P.M., pertanto, disponeva la citazione dell'imputato per la data del 13 gennaio 2014, ore 14,30 con provvedimento del 15 maggio 2013. Il tutto veniva regolarmente notificato il 20 maggio 2013 dalla Procura della Repubblica di Pinerolo. Successivamente, stante i decreti del Presidente del Tribunale di Torino con i quali si imprimeva un'accelerazione all'accorpamento del Tribunale di Pinerolo a quello di Torino (nonostante il contenuto del d.m. Ministro della giustizia 8 agosto 2013 avesse previsto un utilizzo dei locali dell'ufficio accorpato, per svolgimento di processi penali, per ulteriori dieci mesi), veniva ordinato e fatto eseguire dall'ufficio accorpante il trasferimento totale del personale amministrativo e dei magistrati entro il 31 dicembre 2013, sicche' le udienze da celebrarsi da gennaio in poi avanti al Tribunale di Torino - Ufficio provvisorio del gia' soppresso Tribunale di Pinerolo dovevano essere rinviate e rifissate (in spregio tra l'altro a qualunque esigenza di economia processuale - e anzi con aggravio delle spese di «rinotifica» - e non considerando il decorrere dei termini di prescrizione). L'udienza relativa al presente processo veniva quindi rifissata, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 155/2012, con provvedimento del Presidente della III sezione penale del Tribunale di Torino del 18 dicembre 2013, notificato alle parti il 28 dicembre 2013. Con tale provvedimento (intitolato «Decreto di prosecuzione dell'udienza»), l'udienza dibattimentale veniva fissata pertanto avanti al Tribunale ordinario di Torino per il 5 marzo 2014, ore 9 presso l'aula 43, e assegnata allo scrivente giudice del dibattimento Alberto Giannone (stante anche l'intervenuto trasferimento del giudice originariamente assegnatario - dott. Del Colle - all'ufficio g.i.p.). All'udienza del 5 marzo 2014, il difensore dell'imputato chiedeva al giudice scrivente di sollevare questione di legittimita' costituzionale della legge-delega n. 148/2011 e del d.lgs. n. 155/2012, come da memoria scritta che il difensore contestualmente depositava. In estrema sintesi, il difensore si duole del fatto che il processo - per fatto di reato gia' ricadente nella competenza territoriale del Tribunale di Pinerolo - venga illegittimamente celebrato avanti al Tribunale di Torino. La soppressione del Tribunale di Pinerolo, la nuova competenza territoriale del Tribunale di Torino e lo spostamento del presente procedimento avanti al Tribunale di Torino derivano dall'applicazione del d.lgs. n. 155/2012, in particolare degli artt. 2, 9 e 11, normativa a sua volta discendente dalla legge-delega n. 148/2011 che ne costituisce atto presupposto: normativa, quella della legge-delega e (per conseguenza) quella del decreto legislativo delegato che (secondo il difensore dell'imputato) sarebbero in contrasto con la Costituzione [e cio' alla luce anche di recenti pronunce della Corte costituzionale, ossia la sent. n. 237 del 2013, l'ordinanza n. 15 del 2014 (che alla prima si richiama) e la sent. n. 32 del 2014]. Stante la complessita' della questione (sulla quale il p.m. di udienza si «rimetteva») - complessita' resa evidente dal deposito di una corposa memoria scritta e dalla necessita' di studiare gli specifici «precedenti» della Consulta - il giudice si riservava di decidere e rinviava il processo all'odierna udienza del 24 marzo 2014, ove pronuncia la seguente ordinanza accogliendo parzialmente la eccezione proposta. 2. Le disposizioni impugnate. Il giudice scrivente, in parziale accoglimento delle eccezioni proposte ma in ogni caso anche d'ufficio (stante la manifesta fondatezza ictu oculi, per come si dira'), ritiene che siano rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni della legge-delega n. 148/2011 e del decreto legislativo n. 155/2012 che hanno comportato la soppressione - dal 13 settembre 2013 - degli uffici giudiziari (Tribunale e Procura) di Pinerolo, e il loro accorpamento agli omologhi uffici giudiziari di Torino (e che impongono altresi' la celebrazione dei processi, dopo il 13 settembre 2013, avanti al Tribunale di Torino). In particolare, ad avviso dello scrivente, emerge una illegittimita' costituzionale «diretta» dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per essere stata emanata la legge-delega in violazione degli artt. 70, 72, 76 e 77 della Costituzione;

ed una illegittimita' costituzionale derivata dell'intero d.lgs. n. 155/2012, per violazione delle medesime disposizioni costituzionali;

illegittimita' che riguarda specificamente gli artt. 1, 2, 9 e 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo e della Procura della Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata, con conseguente soppressione di tali uffici e loro accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino a far data dal 13 settembre 2013, e relativamente all'obbligo di fissare e celebrare le udienze successive al 13 settembre 2013 avanti al Tribunale di Torino. 3. La non manifesta infondatezza delle questioni. II decreto-legge n. 138 del 2011, la legge di conversione n. 148 del 2011 e il decreto legislativo n. 155 del 2012. Con legge 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale, 16 settembre 2011, n. 216), e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ed e' stata conferita la «delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari». In particolare, l'art. 1 della citata legge ha previsto: 1) al primo comma, la conversione in legge del d.-l. n. 138/2011;

2) al secondo comma, che «il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza di taluni "principi e criteri direttivi''», che sono dettagliatamente indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma secondo della legge n. 148/2011. I commi successivi prevedono che: 3) la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

4) gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni;

5) il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. Il comma 6 dispone, infine, che la legge di conversione entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, in attuazione della delega, e nel termine fissato di dodici mesi...

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