N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2011

IL GIUDICE DI PACE Nella causa iscritta al n. 1011 R.G.A.C., vertente tra De Annuntiis Patrizia, nata a Nettuno il 4 aprile 1957, c.f.:

DNNPRZ57D44F880F, elettivamente domiciliata in Nettuno, in via Birago n. 8, presso lo studio dell'avv. Romina Riccardi, che la rappresenta e difende, unitamente al prof. avv. Fabrizio Salberini, in virtu' di delega in calce all'atto di citazione, contro la Acqualatina S.p.a., c.f. e p.iva 02111020596, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ullucci, elettivamente domiciliato in Nettuno, in via Romana n. 69 presso lo studio dell'avv. Federica Fiorilli;

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10 maggio 2011,

Osserva che l'attrice, con atto di citazione, ha esposto quanto segue.

In fatto Come dimorante in Nettuno, l'attrice e' utente dell'Acqualatina S.p.a., giusto contatto n. 00000023894, e con bolletta in data 31 maggio 2010, del cui importo ha chiesto qui la ripetizione, unitamente ai pagamenti gia' effettuati, e' stata costretta a corrispondere la somma di € 123,71, cifra esagerata e sproporzionata comunque al valore di mercato del bene fornito.

Complessivamente, l'attrice ha versato per consumi d'acqua la notevole somma di € 2.054,94.

Osserva, pertanto, l'attrice che detta somma, richiesta e pagata, e' ingiusta, come e' ingiusto tutto il sistema di distribuzione dell'acqua e di pagamento del servizio a carico del cittadino, ormai oppresso dalla richiesta di privati speculatori, che, come in questo caso, amministrano, a proprio beneficio, beni pubblici essenziali.

L'attrice intende dimostrare, quindi, la illegittimita' di questa ulteriore 'Tassa dell'acqua', ricostruendo, innanzitutto, sia pure riassuntivamente, l'intera vicenda.

E per vero nell'anno 1994, a giudizio degli allora governanti, vista la frammentazione degli operatori pubblici dell'acqua (allora, oltre 13.000, secondo quanto si legge (?) negli atti ufficiali nel 1994), si penso' di trasformare la distribuzione del bene 'acqua' (che, si rammenta, e' di necessita' pubblica essenziale, insieme all'aria, e costituisce l'elemento indispensabile per la vita sul nostro pianeta), in una gestione efficiente di tipo industriale per eliminare, si diceva, una disomogeneita' degli standard qualitativi del servizio.

Sulla scorta di questi principi, piu' noti come legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36 'Disposizioni in materia di risorse idriche'), si intese modernizzare e riorganizzare il settore in questione, attribuendo, alle autorita' regionali e locali, la riorganizzazione dei servizi di acquedotto e di smaltimento per cui, alla base del nuovo assetto distributivo, fu concepito il c.d. ATO (ambito territoriale ottimale), che consiste (almeno secondo le intenzioni di chi li volle), in quella parte del territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati (idrico rifiuti ecc.).

Gli ATO sono stati individuati dalle Regioni con apposita legge;

Nel caso di specie, il Servizio Idrico Integrato avrebbe dovuto avere, come riferimento territoriale, i bacini idrografici...

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