N. 216 ORDINANZA 18 - 30 luglio 2012

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2-bis, comma 6-bis, e 2-ter, comma 11, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), promosso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di G.M.G. ed altri, con ordinanza depositata il 29 settembre 2011, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento con ordinanza depositata il 29 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, del 4 aprile 2012 (r.o. n. 49 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), 'nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta', e dell'articolo 2-ter, comma 11, della medesima legge n. 575 del 1965;

che il Tribunale rimettente premette di essere stato investito della proposta, in data 8 aprile 2009 (recte: 8 aprile 2010), con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha richiesto, in base all'art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca dei beni nella disponibilita' di un soggetto deceduto il 13 aprile 2008, nei confronti del quale era stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stata ritenuta la sua appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso denominata 'Cosa Nostra', ed erano state pronunciate sentenze di condanna per vari reati (tra i quali quello previsto dall'art.

416-bis del codice penale);

che il pubblico ministero aveva individuato come eredi la moglie e i figli della persona deceduta e aveva chiesto il sequestro anticipato di numerosi beni ad essi intestati ed acquisiti iure successionis, per donazione dal de cuius o acquistati da terzi estranei;

che la richiesta era stata parzialmente accolta dal Tribunale;

che nel corso del procedimento camerale i difensori degli eredi avevano sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'intero comma 6-bis dell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, in riferimento agli artt. 24, 27, 42 e 111 Cost.;

che il rimettente ha ritenuto di dover sollevare, in riferimento ai soli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della disposizione indicata, 'nella parte in cui consente di attivare la procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto deceduto prima della formulazione della richiesta', osservando pero' che 'la disposizione ritenuta illegittima dalla difesa e' solo in parte riferibile al caso di specie, posto che essa contiene l'enunciazione generale della possibile applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, della quale la proposta d'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale agli eredi costituisce una delle ipotesi conseguenti';

che il caso in esame riguarda questa ipotesi ed e' limitatamente ad essa che il rimettente 'ritiene di restringere la portata della eccezione sollevata dalla difesa e di considerarne la rilevanza', precisando che la 'specifica fattispecie di applicazione disgiunta della misura patrimoniale che viene qui in rilievo e' specificamente contemplata e disciplinata da altra disposizione che la difesa non considera', ossia dall'art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965, del quale anche solleva questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;

che il rimettente da' atto che la questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima disposizione e' gia' stata sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 3 marzo 2011, sulla base di argomentazioni che dichiara di condividere integralmente;

che, al fine di chiarire la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale delle due disposizioni censurate, il rimettente ricorda che fino alle modifiche introdotte nel 2008 (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante 'Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e nel 2009 (legge 15 luglio 2009, n.

94, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica') l'art.

2-ter della legge n. 575 del 1965 prevedeva 'un rapporto di pregiudizialita' necessaria tra misure di prevenzione personali e patrimoniali, posto che permetteva il sequestro dei beni dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminali di stampo mafioso, solo nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personali';

che il rimettente, richiamate l'ordinanza n. 721 del 1988 della Corte costituzionale e alcune pronunce della Corte di cassazione, rileva che le disposizioni di cui al settimo e all'ottavo comma dell'art. 2-ter, non modificate dalle recenti riforme, non giungono a 'contemplare l'applicazione formalmente...

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