N. 102 ORDINANZA 21 - 24 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n.

80), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, nel procedimento a carico di Giarrusso Francesco n.q. di titolare dell'impresa individuale Giarrusso Gomme, con ordinanza del 1° dicembre 2009 iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 1° dicembre 2009, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n.

80), 'nella parte in cui non esclude dall'assoggettabilita' a fallimento l'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ex artt. 2-ter e ss.' della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);

che, secondo l'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, con ricorso depositato in data 19 marzo 2009, ha chiesto che sia dichiarato il fallimento di F.G., titolare dell'impresa individuale G. Gomme, il quale ha dedotto che detto Tribunale, con decreto del 17/20 giugno 2005, aveva disposto il sequestro ex art.

2-ter della legge n. 575 del 1965 dell'impresa e del complesso...

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