n. 316 ORDINANZA 12 - 27 dicembre 2012 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 246-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra la Tecnoservizi s.r.l. e il Comune di Contigliano ed altra, con ordinanza depositata il 3 novembre 2011, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 3 novembre 2011, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 246-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

che la disposizione denunciata, rubricata «Responsabilita' per lite temeraria», stabilisce, nell'ambito dei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che il giudice, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), «condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati»;

che il rimettente ipotizza, anzitutto, l'esistenza di un contrasto con l'art. 3 Cost., giacche' la norma censurata, aggiungendosi all'istituto in materia di spese di lite disciplinato, in via generale, dall'art. 26, comma 2, del codice del processo...

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