n. 315 ORDINANZA 12 - 27 dicembre 2012 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di L.B. con ordinanza del 22 maggio 2012, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 22 maggio 2012 (r.o. n. 145 del 2012), il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, secondo (recte: terzo) comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude che le circostanze attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che, in via subordinata, il giudice a quo ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, secondo (recte: terzo) comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che il giudice rimettente riferisce di procedere, in sede di giudizio abbreviato successivo all'instaurazione del giudizio direttissimo, nei confronti di una persona accusata del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere illegalmente detenuto e ceduto 1,6 grammi lordi di eroina (fatto commesso il 2 maggio 2012);

che, ricostruiti i fatti che avevano condotto all'arresto dell'imputato, il Tribunale di Torino riferisce che l'episodio per il quale si procede deve ritenersi attenuato a norma del quinto comma del citato art. 73, risultando rilevanti in tal senso il quantitativo della sostanza stupefacente di cui all'imputazione, il prezzo di vendita assai modesto, le modalita' della vendita stessa, nonche' le caratteristiche dell'acquirente, persona non «vulnerabile», e quelle dell'imputato, che si trova in condizioni di vita sicuramente non facili;

che all'imputato e' contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, avendo subito quattro condanne per fatti di cessione illecita di sostanze stupefacenti commessi dal dicembre del 2001 al novembre del 2007;

che il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 192 del 2007) che ha prospettato un'interpretazione della disciplina della recidiva cosi' come modificata dalla legge n. 251 del 2005, in forza della quale l'unica ipotesi di recidiva obbligatoria e' quella delineata dal quinto comma dell'art. 99 cod. pen., laddove il quarto comma prevede un'ipotesi di recidiva facoltativa, in relazione alla quale il giudice conserva il potere discrezionale di escluderla ovvero di riconoscerla qualora il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della piu' accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosita' del reo;

che tale interpretazione e' stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., sezioni unite, 27 maggio 2010, n. 35738);

che, secondo il giudice a quo, la descritta evoluzione giurisprudenziale «ha aperto la strada a una ridda di decisioni di merito assai diverse su casi sostanzialmente analoghi», registrandosi talora «veri e propri "equilibrismi dialettici" per motivare l'esclusione della recidiva - in situazioni che ragionevolmente non l'avrebbero consentito - pur di evitare l'assurdo dell'inflizione di sei anni di reclusione in ipotesi di cessione di una singola dose di sostanza stupefacente» e, in altri, pronunce che statuivano tali condanne «senza chiedersi se cio' fosse rispettoso dei principi di proporzionalita' e personalita' della pena»;

che, nonostante l'orientamento indicato, il problema ancora aperto, ad avviso del rimettente, «deriva dal fatto che il riconoscere o escludere la recidiva reiterata facoltativa e' operazione valutativa radicalmente...

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