n. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 settembre 2015 -

Ricorso nell'interesse della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1615 del 12 settembre 2015, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (pec marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lett. e), n. 1.3), e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 15 luglio 2015, n. 162, per violazione degli articoli 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione. Premessa. I. - Con il presente atto la Regione Puglia impugna le norme di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, indicate in epigrafe, in quanto in larga parte da ritenersi ascrivibili - ad eccezione dei commi 153, 155, 162 e 171 dell'art. 1, afferenti all'edilizia scolastica - alla materia "istruzione" che l'art. 117, terzo comma, Cost. affida alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente. Prima di illustrare analiticamente le censure di legittimita' costituzionale che la ricorrente intende sottoporre allo scrutinio di questa ecc.ma Corte a tutela delle proprie prerogative costituzionalmente garantite, e' dunque opportuno un breve riepilogo dell'evoluzione giurisprudenziale e dei punti di approdo cui questa Corte e' pervenuta in ordine al riparto della potesta' legislativa in tema di "istruzione", con specifico riguardo, innanzitutto, al delicato rapporto tra le due "materie" nelle quali quest'ultima e' suddivisa all'interno della Carta fondamentale: ci si riferisce, evidentemente, da un lato, alle «norme generali sull'istruzione», affidate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), dall'altro, all'ambito di legislazione concorrente relativo all'«istruzione salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (art. 117, terzo comma, Cost.), ambito che, a sua volta, impone il non facile compito di mettere a fuoco in termini del tutto peculiari il riparto tra sfera di competenza statale e sfera di competenza regionale all'interno della suddetta materia. Come e' noto, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato dapprima una nozione di «norme generali sull'istruzione» secondo la quale queste ultime non sarebbero altro che norme «sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di la' dell'ambito propriamente regionale» (sent. n. 279 del 2005, parr. 2.1, 5.1 e 7.2 del Considerato in diritto), chiarendo progressivamente che tali esigenze di unitarieta' sono sottese alla disciplina degli «istituti generali e fondamentali dell'istruzione» (sent. n. 34 del 2005, parr. 4 e 5.1 del Considerato in diritto), ovvero alla disciplina «caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione» (sent. n. 120 del 2005, par. 2 del Considerato in diritto), fino a giungere, su questa scia, alla definizione piu' compiuta di "norme generali" come «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale»;

esse, dunque, «delineano le basi del sistema nazionale di istruzione» e al contempo «non necessitano di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale» (sent n. 200 del 2009, par. 24 del Considerato in diritto;

sul punto, v. anche sentt. nn. 92 del 2011, 147 del 2012, 308 del 2012 e 62 del 2013). E' bene sottolineare, pero', che allo scopo di distinguere le "norme generali sull'istruzione" dalla competenza regionale in materia di "istruzione", questa ecc.ma Corte ha fatto spesso ricorso anche alla tecnica del c.d. "ritaglio normativo", consistente nel far coincidere le norme in parola con alcune "parti" della materia "istruzione". In particolare, alle Regioni e' stata riconosciuta potesta' legislativa (ancorche', evidentemente, sul presupposto dell'osservanza dei "principi fondamentali" posti dallo Stato) in relazione alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (sentt. nn. 34 del 2005 e 200 del 2009), alla programmazione (regionale) della rete scolastica (v. sentt. nn. 13 del 2004 e 34 del 2005), alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche (sent. n. 13 del 2004), al dimensionamento delle istituzioni scolastiche (sentt. nn. 34 del 2005, 200 del 2009, 92 del 2011, 147 del 2012, 62 del 2013), all'individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, con particolare riguardo agli standard strutturali e qualitativi dei medesimi (sentt. nn. 307 del 2003 e 120 del 2005), all'organizzazione scolastica (sent. n. 279 del 2005), al settore dei contributi relativi alle scuole paritarie (sent. n. 50 del 2008), alla chiusura o all'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni (sent. n. 200 del 2009), alla disciplina sull'obbligo di istruzione (sent. n. 334 del 2010). In definitiva, la potesta' legislativa contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost. - e riconosciuta alle Regioni - si configura come una competenza che attiene principalmente ai profili di organizzazione del sistema scolastico, con particolare riferimento a quelli che richiedono valutazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, e' rinvenibile la distinzione tra "norme generali" e "principi fondamentali" in materia di istruzione: questi ultimi sarebbero norme che se «pur sorrett[e] da esigenze unitarie, non esauriscono in se stesse[e] la loro operativita', ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, piu' o meno numerose» (cosi' sent. n. 279 del 2005, pan. 2.1, 5.1 e 7.2 del Considerato in diritto). E nella sentenza n. 200 del 2009 questa ecc.ma Corte e' giunta ad affermare - elaborando una nozione piu' complessa dei "principi fondamentali" in relazione alla specifica materia de qua - che «appartengono [...] alla categoria delle disposizioni espressive di "principi fondamentali" della materia dell'istruzione, anch'esse di competenza statale, quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalita' di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non gia' per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all'osservanza dei "principi fondamentali" stessi». I "principi fondamentali", dunque, si limitano a prescrivere «criteri ed obiettivi», in modo da costituire «un punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale», mentre a quest'ultimo spetta «l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi» (par. 25 del Considerato in diritto. Sul punto cfr. anche sentt. nn. 92 del 2011,147 del 2012 e 62 del 2013). In sintesi, in materia di "istruzione" (art. 117, terzo comma, Cost.), per cio' che riguarda gli ambiti di competenza statale, le "norme generali" assolvono alla tutela di esigenze unitarie sottese agli istituti portanti della materia stessa, attraverso una disciplina che «non necessit[a] di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale»;

i "principi fondamentali", invece, sono norme funzionali alla tutela di esigenze di unitarieta' che attraversano quelle "parti" della materia che, per il resto, possono trovare svolgimento e adattamento alle specifiche realta' territoriali da parte delle Regioni. I "principi fondamentali", pertanto, non esauriscono la disciplina di quegli istituti, ma si limitano ad orientare il legislatore regionale cui spetta il compito di regolamentarli. II. - E' alla luce dei menzionati parametri costituzionali, cosi' come risultanti dal richiamato quadro giurisprudenziale, e al solo scopo di assicurarne il pieno rispetto, dunque, che la Giunta regionale della Regione Puglia ha deliberato di autorizzare il Presidente a proporre impugnativa davanti a questa ecc.ma Corte avverso le norme della legge n. 107 del 2015 indicate in epigrafe, mediante la prospettazione delle seguenti questioni di legittimita' costituzionale. 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 29, legge n. 107 del 2015, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. Il comma 29 dell'unico articolo di cui si compone la legge n. 107 del 2015 prevede quanto segue: «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, puo' individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni». La disposizione statale, in sintesi, attribuisce ad un organo statale, il dirigente scolastico, la funzione amministrativa consistente nell'individuazione di percorsi formativi e iniziative «diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e...

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