n. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, c.f. n. 80224030587, fax 06/96514000 e pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale Marche n. 39 del 3 ottobre 2018, recante «Variazione generale al bilancio di previsione n. 2018/2020 ai sensi del comma l dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11 8 -(1° provvedimento)», pubblicata nel B.U.R. n. 83 del 4 ottobre 2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 28 novembre 2018. Con la legge regionale n. 39 del 3 ottobre 2018 indicata in epigrafe, che consta di sei articoli, la Regione Marche ha emanato le disposizioni in tema di «variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020». L'art. 5, rubricato «Determinazione dei fondi per le risorse decentrate relative al salario accessorio del personale del comparto e della dirigenza della Giunta regionale», entrato in vigore dal 5 ottobre 2018, dispone che «1. In relazione agli obiettivi di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Province trasferito alla Regione con decorrenza 1° aprile 2016 per effetto della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), nonche' del personale delle Province impiegato presso i centri per l'impiego, trasferito alla Regione con decorrenza 1° gennaio 2018 per effetto dei commi 793 e 795 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con quello del restante personale regionale, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 800 dell'art. 1 della medesima legge n. 205/2017, il fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta regionale, afferente l'area del comparto alla data del 1° gennaio 2018, e' rideterminato nella sua componente stabile in €

14.250.944,90. 2. Per i medesimi motivi di cui al comma 1, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale, alla data del 1° gennaio 2018, e' rideterminato nella sua componente permanente in €

3.215.821,98.» 3. E' fatta salva l'applicazione degli ulteriori adeguamenti degli stessi fondi previsti dai rispettivi CCNL per il periodo 2016/2018. 4. La copertura finanziaria per l'integrazione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e' garantita: a) dalle risorse statali derivanti dai commi 794...

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