n. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA Sezione 4 Riunita con l'intervento dei signori: Santaroni Mario - Presidente, De Musso Ivan - Relatore, Clemente Alessandro - Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 19887/12, depositato il 28 novembre 2012, avverso invito pagamento n. prot. M_D GMILI IV 10 SC 297509 contr. unificato, contro Ministero della difesa - Roma, proposto dal ricorrente Comellini Luca Marco, via Passo di Palo n. 27 - 00052 Cerveteri (Roma). Premesso Il sig. Luca Marco Comellini ha impugnato la nota prot. n. M_D GMIL1 IV SC 297509, con la quale il Ministero della difesa lo invita a provvedere al pagamento del contributo unificato di euro 600,00 relativo alla presentazione, in data 21 maggio 2012, di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Ministero della difesa giustifica tale richiesta - ribadita nella memoria depositata in data 10 dicembre 2012 - alla luce dell'art. 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, nonche' di quelle sancite dall'art. 2, comma 35-bis del decreto-legge n. 138/2011. Il ricorrente, sviluppando i propri motivi di doglianza in una articolata memoria, sostiene che il contributo unificato non e' dovuto, attesa la natura non giurisdizionale dello speciale ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica e che, nel caso fosse dovuto, concretizzerebbe una violazione dei diritti costituzionali di cui agli articoli 3, 24 e 97 nonche' dell'art. 2, comma 1, dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000) in quanto impedirebbe il ricorso a tale rimedio alternativo a quello giurisdizionale di fronte ai TAR-Consiglio di Stato prevedendo, illogicamente, una misura del contributo superiore a quella dovuta per agire in giudizio in sede giurisdizionale ordinaria. Inoltre, aggiunge il ricorrente, l'amministrazione militare non poteva in alcun modo richiedere il pagamento del contributo unificato in quanto gli articoli 247 (Ufficio competente) e 248 (Invito al pagamento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 stabiliscono che l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si...

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